Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Di alcuni profili processuali problematici (e connessi risvolti sostanziali) del lavoro nelle società cooperative (di Valerio Maio (Professore Ordinario di diritto del lavoro dell’Università Unitelma Sapienza di Roma))


Il presente scritto sarà destinato alla pubblicazione nel Liber amicorum per il Prof. Giuseppe Santoro Passarelli.

Il saggio analizza le problematiche processuali connesse al doppio rapporto giuridico, mutualistico e lavoristico, che si instaura tra socio lavoratore e cooperativa. Sono sottoposti a revisione critica entrambi gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che affermano o negano la prevalenza del giudice del lavoro e del rito del lavoro. Viene rilevata la tendenza dei giudici alla progressiva equiparazione delle garanzie fondamentali tipiche del licenziamento anche in tema di valutazione della legittimità del recesso dal rapporto associativo. Infine è analizzata alla luce delle più recenti riforme (legge n. 92/2012 e d.lgs. n. 23/2015) la portata residua della tutela reintegratoria anche con riguardo al lavoro nelle cooperative e la questione del cd. forum shopping.

Questions about cooperative work

Abstract in inglese: this essay analyzes the procedural problem connected to the double juridical relationship, that is established among partner worker and cooperative through mutual and employment contracts. This paper criticizes both the judgments and doctrinal sentences that they affirm or they deny the supremacy of the specialized judge in labor law. Also, the essay studies the tendency of the judges to the progressive implementation of the fundamental guarantees typical of the dismissal to the right to withdraw from the associative relationship. Finally, analyzes what are the opportunities to be reinstated for partner workers, following the recent reforms of Italian labour market, and the forum shopping topic.

1. Inquadramento L’interesse dei cultori del diritto del lavoro per i risvolti processuali del lavoro prestato nell’ambito dello schema contrattuale della cooperativa di lavoro o di produzione e lavoro è noto e risalente [2]. E si spiega agevolmente con il fatto che la dinamica processuale, anche a ragione delle connesse evoluzioni normative e giurisprudenziali di cui diremo, è stata negli anni in grado di evidenziare, in maniera plastica, il nodo politico irrisolto che restava sotteso alla disciplina del lavoro in cooperativa, consistente in un esplicito, prima generale e poi mirato, ridimensionamento delle tutele lavoristiche [3]. Ridimensionamento al cospetto del quale, ad onore del vero, si è sempre faticato a trovare una giustificazione logica, semplicemente discettando della specialità tipologica o dell’impegno promozionale assunto all’art. 45 Cost. Nel senso che – vogliamo qui dire in premessa con la massima chiarezza – condivisibilmente si è a lungo stentato a credere che “i mezzi più idonei” evocati in Costituzione, per promuovere ed incrementare il metodo mutualistico all’interno di una economica prevalentemente capitalistica e, perciò, geneticamente votata a fini di speculazione privata, dovessero coincidere con un ridimensionamento delle tutele appannaggio della persona che lavora mutualisticamente rispetto allo standard contrattuale di riferimento. Ad ogni modo, che se ne avvertisse o meno la contraddizione, il ridimensionamento delle tutele ha segnato storicamente per molto tempo la materia, e, per certuni aspetti, continua ad essere tutt’oggi un tema, anche a seguito del riconoscimento dello status di “rapporto speciale” [4]ai rapporti mutualistici che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (v. art. 1 della legge n. 142/2001) [5]. Possono, infatti, venire interpretati in tal senso, da un lato, la nota “esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo” (così l’art. 2, comma 1, legge n. 142/2001). Per quanto non manchino a suffragio dell’esclusione significativi profili di specialità di cui diremo e, comunque, la recente progressiva generale marginalizzazione della cd. tutela reale abbia notevolmente ridotto sul punto il differenziale. Dall’altro lato, la travagliata attribuzione al giudice ordinario della competenza nelle “controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica” (art. 5, comma 2, secondo periodo, legge cit.). Proprio con riguardo a questo aspetto centrale nell’economia di queste pagine, va qui considerato che lo snodo processuale relativo all’applicazione del rito del lavoro comporta ricadute concrete tutt’altro che simboliche e certamente [continua..]

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