Il saggio analizza il problema della rilevabilità d’ufficio del licenziamento nullo ed inefficace per difetto di forma.
L’a. si sofferma sulla nullità e sull’inefficacia del licenziamento, ponendo in evidenza le novità introdotte dalla L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) in materia.
Indi, l’a. prende in considerazione la rilevabilità d’ufficio delle nullità nel processo del lavoro rimarcandone i limiti e mettendo in luce l’attuale contrasto sul punto tra le Sezioni Unite e la Sezione lavoro della Corte di Cassazione.
Invalidity and ineffectiveness of the dismissal due to a violation of the required formality: ex officio decision The essay analyzes whether a dismissal can be declared null and void ex officio, due to a lack of formality.
The author focuses on the issue of the invalidity of the dismissal, highlighting the innovations introduced in this area by the reform n. 92/2012 (so-called Fornero’s Act).
Furthermore, the author takes into account whether the judge can declare the dismissal null and void ex officio during a trial, underlining limits and focusing on the current conflict between the United Chamber and the Labour Chamber of the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione).
1. Premessa
La rilevabilità d’ufficio delle nullità in ambito contrattuale è un tema noto, di cui si è molto dibattuto sia in dottrina sia in giurisprudenza.
Negli ultimi anni le Sezioni Unite civili sono intervenute sul punto: dapprima nel 2012 con la sentenza n. 14828, di poi nel 2014 con le sentenze n. 26242 e 26243, mutando rotta rispetto al passato, giungendo alla conclusione, come si vedrà, dell’obbligo della rilevabilità d’ufficio delle nullità in ambito contrattuale, anche con riferimento alle cosiddette “nullità di protezione”, rientranti nell’ambito delle nullità speciali, ancorché con alcune assai rilevanti precisazioni sul piano degli effetti.
Nulla viene detto dalle Sezioni Unite nelle sentenze del 2012 e del 2014 sulle nullità negoziali nell’ambito giuslavoristico ed in particolare sul licenziamento.
Successivamente la Sezione Lavoro della Cassazione si è discostata dal dictum delle Sezioni Unite, affermando la specialità delle nullità nell’ambito giuslavoristico, soffermandosi sul tema della rilevabilità d’ufficio nell’ipotesi di licenziamento nullo. In questo scritto mi occuperò, quindi, in modo sintetico, dell’attuale regime della nullità e dell’inefficacia del licenziamento individuale tralasciando quello collettivo, per poi passare all’esame degli ultimi interventi delle Sezioni Unite in tema di rilevabilità d’ufficio delle nullità in ambito contrattuale e della successiva giurisprudenza della Sezione lavoro della Cassazione, in parte contrastante con il dictum delle Sezioni Unite.
Preciso che il “taglio” di questo scritto è giuslavoristico con due limitati obiettivi. Il primo: cercare di individuare l’incidenza delle sentenze delle Sezioni Unite sui licenziamenti nulli ed inefficaci, tenuto conto delle contrastanti pronunce della Sezione lavoro della Cassazione, successive alle pronunce delle Sezioni Unite. Il secondo: tentare di stabilire i limiti della rilevabilità d’ufficio della nullità dei licenziamenti.
Non sarà facile, nonostante tali limitati obiettivi, giungere a qualche conclusione sul piano sistematico, considerata la giurisprudenza della Cassazione in materia, ben lungi da approdi definitivi.
2. Nullità ed inefficacia del licenziamento individuale
Negli ultimi cinquanta anni il legislatore è intervenuto ripetutamente, e con molta disinvoltura, in tema di nullità ed inefficacia del licenziamento.
Occorre andare indietro sino alla L. n. 604/1966, la quale disciplinò i casi di inefficacia e di nullità del licenziamento rispettivamente all’articolo 2 e all’art. 4.
Come è noto, la L. n. 604/1966 costituì la prima regolamentazione “limitativa” [continua..]