Il contributo analizza la nuova disciplina dell’obbligo di denuncia da danno erariale alla Corte dei Conti scaturente dal nuovo Codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. 174 del 2016. L’A. ricostruisce la fattispecie anche alla luce della frammentaria legislazione previgente, dell’intervento della Corte costituzionale e dei giudici di merito. Il lavoro si conclude con alcune considerazioni critiche in ordine alla mancata adozione del modello diffuso dell’obbligo di denuncia, così come previsto dal vigente codice di procedura penale in capo ai dipendenti pubblici.
The new Code of Justice and the obligation to report the revenue losses. The conscious (but shy) choice of the legislator This essay evaluate the new discipline of the obligation to report revenue losses to the Court of Auditors arising from the new Code of Justice approved by Legislative Decree 174 of 2016. The Author analyze the present case highlighting the previous fragmented legislation, the intervention of the Constitutional Court and that of the ordinary judges. This essay is concluded with some critical considerations regarding the failure to adopt a widespread model of report’s obligation for public employees, as provided by the current Code of Criminal Procedure.
1. Premessa
È trascorso poco più di un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 che, come è noto, introduce nel nostro ordinamento un “Codice di giustizia contabile”. Il legislatore, seguendo peraltro i numerosi inviti della dottrina e della giurisprudenza, ha ritenuto maturi i tempi per provvedere al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si celebrano innanzi alla Corte dei conti (da quelli comunemente conosciuti relativi alla responsabilità per danno erariale, a quelli pensionistici, nonché quelli a istanza di parte); sono state introdotte, altresì, significative e pregnanti novità soprattutto per ciò che concerne i giudizi di responsabilità per danno erariale, nel mentre il legislatore, nonostante il nostro Paese sia collocato nelle speciali (e mediaticamente molto significative) classifiche mondiali relative alla “corruzione” (intesa, ovviamente, in senso atecnico) in situazione di assoluto demerito, ha mostrato una certa timidezza nella pur auspicata riforma delle disposizioni relative all’obbligo di denuncia.
Il nuovo Codice è strutturato in otto parti, di esse la prima è dedicata alle disposizioni di carattere generale, ossia alla definizione dei principi, degli organi della giurisdizione contabile, dell’Ufficio del pubblico ministero contabile, nonché alla giurisdizione, alla competenza, all’astensione e ricusazione del giudice, alle parti e ai difensori e, infine, agli atti e ai provvedimenti processuali.
La seconda parte attiene alle norme che regolano lo svolgimento del giudizio di responsabilità per danno erariale. Esso è caratterizzato da una prima fase istruttoria che potremmo definire “preprocessuale, di competenza del pubblico ministero in seguito a una notizia di danno erariale e in una seconda fase, più strettamente processuale, che principia con la citazione in giudizio del presunto responsabile. Giova qui rammentare che la responsabilità per danno erariale deriva da una condotta (attiva od omissiva) dolosa o gravemente colposa nell’ambito di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.
La parte terza cristallizza le regole del giudizio sui conti, cioè la verifica della regolarità del conto giudiziale cui sono tenuti i titolari della gestione di tesoreria e gli agenti contabili.
La quarta parte è dedicata alla disciplina dei giudizi pensionistici, con riferimento sia alla esistenza del diritto alla pensione, sia alla determinazione della sua entità.
La parte quinta ha inteso disciplinare tutti i rimanenti giudizi su istanza di parte. In particolare: a) i ricorsi avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d’imposta inesigibili [continua..]