Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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L'ambiguo acquis delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle vicende estintive del socio lavoratore di cooperativa (di Stella Laforgia. Ricercatrice di diritto del lavoro nell’Università degli Studi ‘Aldo Moro’ di Bari)


Il contributo si propone di leggere, a partire dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l’intricata sovrapposizione delle vicende estintive del rapporto associativo e di quello di lavoro di cui è titolare il socio lavoratore. In particolare, l’Autrice coglie l’occasione per ribadire la centralità nell’ambito del disegno attuato dalla legge n. 142/2001, del c.d. licenziamento automatico, vero e proprio simbolo della problematica convivenza dei due rapporti dei quali si compone la figura del socio lavoratore, pur nella consapevolezza che trattasi di materia sulla quale difficilmente ci sarà una composizione interpretativa.

The ambiguous acquis of the United Sections of the Supreme Court of Cassation on the contractual termination of the working member of a cooperative

The article aims to focus, on the basis of the recent ruling by the United Sections of the Supreme Court of Cassation, on the intricate overlapping of the termination causes for a working member of a cooperative’s associative relationship and work contract. In particular, the A. stresses the central role, in the regulatory framework of Law no. 142 of 2001, of the so called automatic dismissal, a true symbol of the problematic co-existence of the two relationships a cooperative working member is involved in; it is, however, a matter on which a unanimous interpretation will be unlikely reached.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. I diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di esclusione e licenziamento del socio lavoratore - 3. Il ridimensionamento del c.d. licenziamento automatico - 4. Sulla costruzione di una fattispecie di danno assai peculiare: il danno "effetto" - 5. Brevi considerazioni conclusive. Quasi una resa … - NOTE


1. Premessa

Sono state deluse le aspettative di quanti attendevano la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sull’esclusione e licenziamento del socio lavoratore per avere un acquis giurisprudenziale fermo al quale ancorare la prassi applicativa degli artt. 2, comma 1 e 5, comma 2; infatti, si auspicavano da più parti parole di chiarezza sulla controversa questione dei meccanismi estintivi dei rapporti associativo e di lavoro alle dipendenze della cooperativa dal momento che grande è la confusione sul punto e quantomai ondivaga la giurisprudenza, come ben argomentato dalle due puntuali ordinanze di rimessione [1]. Effettivamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite prende atto della sussistenza di contrasti esistenti anche nella giurisprudenza di legittimità sulla problematica fase estintiva tanto del rapporto associativo quanto di quello di lavoro. Infatti la controversia prende le mosse dall’esclusione e al contempo (id est contestuale ed autonomo) licenziamento per giusta causa intimato dalla cooperativa a causa dell’aggressione da parte del socio lavoratore ad un superiore gerarchico. Il lavoratore, però, non ha impugnato la delibera di esclusione ma soltanto il licenziamento innanzi al Giudice del lavoro. Nel primo e nel secondo giudizio di merito, i Giudici hanno ritenuto, con argomenti pressoché coincidenti che, al cospetto di due contestuali atti estintivi, di esclusione dalla cooperativa e di licenziamento, potesse essere impugnato anche soltanto il secondo, senza necessità di impugnare il primo; in ogni caso, nel merito si è esclusa la sussistenza della giusta causa di recesso, riconoscendo al lavoratore la tutela obbligatoria ex art. 8 della l. n. 604/1966 nella misura di dieci mensilità. Questo sostanzialmente lo schema fattuale nel quale si è mosso il ragionamento dei Giudici di legittimità che ha avuto il pregio, ancor prima di esprimere il principio di diritto che essi erano stati chiamati a formulare, di aver dato conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia e delle impostazioni a questi sottese.


2. I diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di esclusione e licenziamento del socio lavoratore

Premesso che il thema decidendum è circoscritto al caso del doppio atto di recesso e, quindi, in presenza dell’esclusione e (contestuale o meno) licenziamento del socio lavoratore, la giurisprudenza, rispetto alle tutele applicabili, ha ammesso una serie di soluzioni che hanno inevitabilmente generato dubbi interpretativi e confusione nell’applicazione delle norme. Nella congerie di talvolta fantasiose soluzioni, si possono schematicamente individuare due grandi filoni giurisprudenziali. Innanzitutto, in alcune sentenze si ammette, in specie nel caso di esclusione fondata sul licenziamento o comunque sulle causali di matrice lavoristica, l’applicazione dell’art. 18 Stat. Lav., sulla scorta dell’esclusione di questa ipotesi da quella contemplata nell’art. 5, comma 2, l. n. 142/2001 [2]. Rilevando, in questo caso, la natura della motivazione addotta, l’illegit­timità dell’esclusione determinerebbe altresì l’illegittimità del licenziamento e, quindi, in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento che ha costituito motivo determinante l’esclusione, anche quest’ultima risulterebbe illegittima. Ebbene, la sentenza in commento non ritiene corretta l’applicazione del­l’art. 18 Stat. Lav. dal momento che una siffatta soluzione capovolgerebbe l’impostazione dell’art. 5, comma 2 per il quale “Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile”. Invero, seppur condividendo le perplessità della Corte di Cassazione si deve sottolineare che l’applicabilità della tutela ex art. 18 Stat. Lav. comporterebbe piuttosto il “travisamento” dell’art. 2, comma 1 secondo il quale “Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo” [3]. La mancata messa a fuoco della sistematica normativa sul punto inficia tutto il prosieguo del ragionamento della Corte di Cassazione. Proseguendo nell’illustrazione delle diverse posizioni della giurisprudenza, la sentenza riporta, poi, l’orientamento opposto a quello [continua ..]


3. Il ridimensionamento del c.d. licenziamento automatico

Il ragionamento muove da una constatazione e cioè che a fronte di due rapporti dei quali è titolare il socio lavoratore, devono – anche se, invero, la sentenza dice testualmente “può” – corrispondere due atti estintivi e quindi due (distinte) impugnative che danno luogo a connessione processuale: “Alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità di atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni: la delibera di esclusione lo status di soci, il licenziamento il rapporto di lavoro. coerentemente, si è stabilito […] che, in tal caso, il concorso dell’impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un’ipotesi di connessione di cause”. Orbene, più volte si è affrontato questo profilo, prendendo una posizione diversa da quella espressa da ultimo dalla Corte di Cassazione [5]. La l. n. 142/2001, infatti, ha configurato in capo al socio lavoratore di cooperativa una duplicità di rapporti, associativo e di lavoro (in qualsiasi forma), che, per quanto autonomi, sono avvinti l’uno all’altro, dalla fase genetica a quella estintiva, da un collegamento negoziale unidirezionale. I rapporti di cui è titolare il socio lavoratore sono perciò sempre due e l’espunzione dell’e­spressione “e distinto” da parte dell’art. 9 della l. n. 30/2009 non produce certo la reductio ad unum degli stessi ma certo rafforza l’asimmetria del loro collegamento laddove a prevalere è indiscutibilmente il rapporto associativo su quello di lavoro. Ne consegue un’interferenza continua tra il rapporto sociale e quello di lavoro, oltre ad un’interazione di fonti legali, contrattuali ed endoassociative (atto costitutivo, statuto, regolamenti interni) che non consente l’applicazione tout court della disciplina del rapporto di lavoro. Costituisce un esempio platico di quanto detto la costruzione della fattispecie estintiva del licenziamento ex art. 5, comma 2, l. n. 142 cit. in forza del quale il rapporto di lavoro viene travolto, ope legis e, quindi automaticamente, dall’estinzione del rapporto associativo. Tuttavia, è il caso di sottolinearlo, l’automaticità dell’estinzione del [continua ..]


4. Sulla costruzione di una fattispecie di danno assai peculiare: il danno "effetto"

I giudici ritengono che l’omessa impugnazione della delibera di esclusione ne garantisce l’efficacia anche per il profilo estintivo del rapporto di lavoro: “L’effetto estintivo di per sé non esclude l’illegittimità del licenziamento, come del resto non esclude l’illegittimità della stessa delibera di esclusione che sia fondata sui medesimi fatti né questo, si badi [ndr], elide l’interesse a far valere l’illegittimità del recesso”. Ma vi è di più; questo ragionamento viene portato alle estreme conseguenze arrivando, addirittura, ad affermare che “proprio perché la delibera di esclusione, essendo efficace, produce anche l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, destinato a restar fermo per mancanza di impugnazione della fonte che l’ha determinato, viene a determinarsi un danno”. Si inferisce proprio dalla mancata impugnativa della deliberazione, dalla permanente sussistenza di quest’ultima e, quindi, dall’effettivo estintivo della stessa sul rapporto di lavoro, l’interesse ad agire ed, in particolare, ad impugnare il licenziamento. Invero, come detto, il ragionamento seguito nella sentenza in commento non poggia soltanto sulla sostanziale confutazione della specialità (sostanziale, procedimentale e processuale) dell’esclusione ope legis del socio lavoratore; infatti, la linearità seppure non condivisibile del percorso argomentativo diventa una sorta di perversione logica laddove si arriva addirittura ad affermare che è proprio la mancata impugnazione della delibera di esclusione a causare la permanenza dei vincoli e quindi anche del rapporto di lavoro che costituirebbe, a questo punto, la causa del danno prodotto al lavoratore: “L’acco­gli­mento della domanda risarcitoria non travolge gli effetti della delibera di e­sclusione; e non impedisce neppure che essa continui a produrre i propri effetti anche come regola del caso concreto: ciò perché la domanda ha per oggetto il diritto ad un ristoro per il fatto che la cessazione del rapporto di lavoro ha cagionato un danno e l’ha provocato illegittimamente. L’oggetto del giudizio è definito dalla pretesa fatta valere con la domanda; e qui la pretesa consiste soltanto nel diritto al risarcimento del danno, che deve essere identificabile come tale. Rispetto a [continua ..]


5. Brevi considerazioni conclusive. Quasi una resa …

Insomma, cercando di mettere ordine, costretti ad orientarci secondo diagrammi di flusso, la sentenza in commento ritiene che, vi siano o meno due distinti atti di recesso, qualora non venga impugnata la delibera di esclusione del socio lavoratore, ciò che viene precluso al lavoratore è esclusivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro e non già la richiesta risarcitoria che anzi in questa ‘anomalia’ troverebbe fondamento. Un danno che si produrrebbe proprio perché in vita l’atto che ha prodotto il licenziamento sulla cui illegittimità il Giudice sarebbe chiamato ad esprimersi incidentalmente. Non si dice con chiarezza quale sia effettivamente la tutela invocabile né se la soluzione prospettata valga inequivocabilmente anche nel caso in cui non vi sia affatto un autonomo atto di licenziamento. L’approccio sostanzialistico volto a dotare il socio lavoratore di un’appo­sita tutela o meglio di una tutela ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge n. 142 cit., ha fatto perdere l’occasione agli stessi di enunciare di un principio di diritto che davvero mettesse ordine nella confusa giurisprudenza che a distanza di più di quindici anni dall’emanazione della legge ancora si registra. L’intento dei Giudici, seppure condivisibile in linea di principio, finisce per alterare la peculiarità del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa caratterizzata da un delicato gioco di pesi e contrappesi, di interessi diversi e talvolta confliggenti “tenuti insieme” nell’impianto normativo della legge n. 142. L’osservazione del dato empirico della sussistenza di ricorso abusivo ed irregolare al lavoro cooperativo ha posto l’urgenza di interventi “forti” da parte della giurisprudenza. Si pensi, tra tutti, al caso sottoposto al vaglio della Corte costituzionale circa la giusta retribuzione dei soci lavoratori, o più propriamente, alla selezione dei soggetti collettivi in grado di stipulare contratti collettivi che prevedano una retribuzione più rispondente ai principi di proporzionalità e sufficienza exart. 36 della Costituzione [13]. Anche in quel caso, senza retropensieri ma in modo esplicito, il ragionamento della Corte costituzionale si è molto concentrato sulle peculiarità del settore cooperativo e sui fenomeni di dumping contrattuale in [continua ..]


NOTE