Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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A ciascuno il suo: art. 18 e pubblico impiego privatizzato (di Giulio Centamore (Assegnista di ricerca dell’Università di Bologna))


Il saggio esamina la questione dell’applicabilità dell’art. 18, legge n. 300/1970, nella formulazione modificata dalla legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), al settore del pubblico impiego privatizzato. Oggetto di un acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza di merito nel quale si sono confrontati tre orientamenti principali (per il primo di essi sarebbe applicabile l’art. 18, formulazione precedente la riforma; per il secondo l’art. 18, nuova formu­lazione, ma solo con riferimento alla tutela reintegratoria; per il terzo l’art. 18, nuova formulazione senza riserve), la questione è giunta recentemente all’attenzione della Corte di Cassazione; in attesa del consolidamento di una posizione nella giurisprudenza di legittimità, l’autore fa i conti con disposizioni di legge effettivamente aperte a più d’una interpretazione.

Each to his own: art. 18 and employment in public administration

The essay examines the problem of the applicability of art. 18 of the Law no. 300/1970 (so called “Statuto dei lavoratori”) to the employment in public administration, in the aftermath of the Law no. 92/2012 (so called “Riforma Fornero”). The problem raised a number of complex issues, in recent years constantly debated by the scholars and in the case law; three main tendencies confronted each other: the first one maintains that “new” art. 18 is not applicable to the employment in public administration; the second one argues for its application, though with some limitation; the third one claims that “new” art. 18 is applicable without limitation. Eventually the issue came to the Italian Supreme Court; and yet the Corte di Cassazione struggle with finding a fulfilling solution.

1. Delimitazione del tema È una magra consolazione in un periodo di alta disoccupazione, ma se di una cosa il giurista del lavoro non si può certo lamentare, questa è proprio la mancanza di lavoro. Il costante impegno profuso dal legislatore nel rivisitare istituti cardine della disciplina del rapporto individuale e del mercato del lavoro induce l’interprete, superato l’iniziale, comprensibile, senso di smarrimento, a confrontarsi con un dato normativo in continua evoluzione [1]. Prova ne sia proprio la disciplina dei licenziamenti, sulla quale il legislatore è tornato a più riprese negli ultimi anni, con alcuni interventi che hanno alterato funditus i delicati equilibri di una disciplina sedimentatasi in decenni di complesse vicende normative [2]. Il pensiero corre alla legge n. 92/2012, che ha rimodulato in senso scalare l’apparato rimediale avverso il licenziamento illegittimo previsto dal­l’art. 18, legge n. 300/1970, e al d.lgs. n. 23/2015, che ha introdotto un regi­me di tutela vieppiù flebile per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti) dopo il 7 marzo 2015. È noto che le riforme del 2012 e del 2015 hanno provocato una sfilza di commenti e di opinioni – lontane ad oggi dal trovare un ubi consistam – rimbalzate dagli organi di stampa ai siti internet che ospitano discussioni sul lavoro, per approdare infine alle sedi proprie del confronto: i convegni, le riviste di settore e le altre pubblicazioni scientifiche. Sarebbe ingeneroso, tuttavia, denunciare la verbosità del dibattito, sol che si tenga a mente la varietà e la complessità delle questioni sollevate – al punto da far pensare che il legislatore abbia creato più problemi di quanti ne abbia risolti [3]. Ad ogni modo, tra le molte questioni ancora dibattute, una sola sarà affrontata in questo contributo, quella della disciplina applicabile in caso di licenziamento illegittimo nel settore del pubblico impiego privatizzato. Più esattamente, alla luce dei risultati cui sono pervenute dottrina e giurisprudenza e, in particolare, dei recenti arresti della Corte di Cassazione, ci si chiederà se al pubblico impiego privatizzato sia applicabile l’art. 18 nel testo modificato dalla legge n. 92/2012 e, in tal caso, in che termini (con quale profondità), o se, per contro, in tale area del lavoro subordinato sia tuttora vigente l’art. 18 nella formulazione precedente la riforma Fornero. È bene però avvertire subito il lettore. Non si offrirà una soluzione a un problema che, forse, soluzione non ha (par. 6): si proverà a ricostruire, in modo per quanto più possibile chiaro, i termini di un dibattito che ha coinvolto – e al loro interno diviso – dottrina e giurisprudenza, lasciandosi, solo [continua..]

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