Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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I voucher in agricoltura: dal decreto Biagi al decreto Dignità (di Angela Marcianò. Professore Associato di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Messina)


L’articolo tratta della evoluzione dell’utilizzo dei voucher nel settore agricolo.

Viene esaminato l’excursus normativo che ha caratterizzato la materia del lavoro accessorio in agricoltura e le diverse modifiche intervenute fino alla recente legge di conversione del decreto Dignità.

Considerate le peculiarità del settore, nell’esaminare le ragioni dell’alternanza tra abbandoni e ritorni di questo istituto si concentra l’attenzione sulla opportunità di ricercare un sistema che ne consenta un più efficace ricorso nei rapporti occasionali, soprattutto per i settori caratterizzati dal profilo della “breve” temporaneità della prestazione, al fine di incentivare maggiormente talune attività lavorative.

Da ultimo vengono evidenziate le possibili prospettive evolutive dei buoni lavoro orientate ad implementarne l’utilizzo, specie in relazione a specifici destinatari e settori del mercato del lavoro che hanno alimentato per anni l’area del lavoro irregolare.

Vouchers in agriculture: from the Biagi decree to the Dignity decree

The article deals with the evolution of the use of vouchers in the agricultural sector.

It examines the normative excursus that characterized the subject of accessory work in agriculture and the various changes occurred up to the recent law of conversion of the Dignity decree.

Considered the peculiarities of the sector, in examining the reasons for the alternation between abandonments and returns of this institute focuses on the opportunity to seek a system that allows a more effective recourse in occasional relationships, especially for the sectors characterized by profile of the “short” temporariness of the service, in order to provide more incentives for certain work activities.

Lastly, the possible evolutionary perspectives of good work aimed at implementing its use are highlighted, especially in relation to specific recipients and sectors of the labor market that have fueled the area of irregular labor for years.

SOMMARIO:

1. La peculiarità del lavoro accessorio in agricoltura: dal decreto Biagi alla legge Fornero - 2. Voucher e Jobs Act - 3. Il decreto correttivo n. 185/2016 e la successiva abrogazione dei voucher con d.l. n. 25/2017 - 4. L'introduzione dei PrestO con d.l. n. 50/2017 convertito in l. n. 96/2017 e la circolare INPS n. 107/2017 - 5. I voucher in agricoltura nella l. n. 96/2018 di conversione del decreto Dignità e la circolare INPS n. 103/2018 - 6. Riflessioni conclusive - NOTE


1. La peculiarità del lavoro accessorio in agricoltura: dal decreto Biagi alla legge Fornero

Uno dei cronici problemi di effettività del diritto del lavoro è quello di come qualificare le prestazioni di lavoro che, per il loro carattere occasionale e saltuario, tendono a sfuggire a qualunque inquadramento, alimentando l’area del lavoro irregolare [1]. Più precipuamente poi, le esigenze produttive del comparto agricolo appaiono soddisfatte da prestazioni connotate da un’attenuazione dei rigorosi assetti regolativi previsti a garanzia del lavoro subordinato nella sua formulazione tipica [2]. D’altra parte, l’obiettivo di assicurare una maggiore adattabilità della forza lavoro occupata alle necessità dell’impresa può essere conseguito con misure flessibili di vario genere e tipo [3]. La flessibilità è giustificata, del resto, dalla discontinuità del lavoro in agricoltura, essendo gli occupati del suddetto settore impegnati in funzione delle condizioni atmosferiche e/o cicli produttivi, con alternanza di periodi in cui l’attività è molto intensa ad altri in cui, invece, subisce un significativo decremento [4]. Una forma flessibile e speciale di lavoro agricolo è certamente quello accessorio, consistente nello svolgimento di attività non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o autonomo e caratterizzate da un limite prettamente economico dei compensi e dal pagamento attraverso voucher [5]. Si tratta di prestazioni di breve durata introdotte nel nostro ordinamento dagli artt. 70 ss. del d.lgs. n. 276/2003 [6] con un ambito residuale di applicazione considerato che i settori contemplati da tale previsione normativa erano marginali, pur costituendone il naturale ambito di destinazione. Il decreto Biagi nel disciplinarne la materia, assieme a dei precisi requisiti oggettivi e soggettivi [7], aveva previsto un ulteriore doppio limite, consentendo che tali “rapporti di natura meramente occasionale e accessoria” si svolgessero per “una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare” per compensi complessivi a favore del prestatore “non superiori a 3000 euro”. In tal modo il decreto n. 276/2003 stabiliva una differenziazione tra il lavoro occasionale e accessorio e il lavoro occasionale di cui all’art. 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 che invece disciplinava i rapporti di durata [continua ..]


2. Voucher e Jobs Act

Il d.lgs. n. 81/2015, nel riformulare in un’unica fonte tutte le tipologie contrattuali esistenti, ha altresì abrogato parte consistente del d.lgs. n. 276/2003. La disciplina del lavoro accessorio è stata di conseguenza inserita negli artt. 48-50 del succitato decreto legislativo del 2015. Invero, il legislatore delegato, nel mantenere quasi immutata la disciplina risultante dalla modifica del 2013 (ciò che appare modificata è la modalità di acquisto e di controllo sull’u­tilizzo dei voucherlavoro), ha tuttavia ulteriormente innalzato il limite dei compensi complessivi percepibili entro l’anno solare, portandoli ad euro settemila. È stata comunque trascurata la stessa qualificazione del lavoro accessorio. Viene, infatti, dato rilievo al solo limite di natura economica riferito al tetto dei compensi annui percepiti dal singolo lavoratore nei confronti della totalità dei suoi committenti [16]. Nel settore agricolo il lavoro accessorio viene disciplinato da specifiche regole contenute nell’art. 48, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, sempre in sostanziale continuità con l’originaria disciplina e, quindi, segnatamente nel senso di una necessaria limitazione dell’utilizzo dell’istituto [17]. Il legislatore del 2015, in sostanza ha confermato la specialità del voucher agricolo, ammettendolo per le sole “attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale” effettuate da “pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Uni­ver­sità”. Preso atto del notevole ricorso al lavoro accessorio registratosi appunto in agricoltura specie in determinate aree del paese (almeno in alcuni casi anche in via meramente alternativa al lavoro subordinato), se ne sono prefigurate alcune restrizioni. Ciò, anzitutto, in forza della riaffermazione della necessaria natura “occasionale” delle attività agricole stagionali esplicabili in forma di lavoro accessorio [18]. Quindi, quanto all’ambito oggettivo, l’attività svolta veniva [continua ..]


3. Il decreto correttivo n. 185/2016 e la successiva abrogazione dei voucher con d.l. n. 25/2017

Nel tentativo di prevenirne e contrastarne l’utilizzo abusivo, il decreto correttivo del Jobs Act n. 185/2016, è intervenuto anche in materia di lavoro accessorio introducendo obblighi più stringenti a carico del datore di lavoro che intendesse avvalersene [24]. In linea generale è stato previsto che il datore di lavoro (imprenditore non agricolo o professionista) debba comunicare, almeno 60 minuti prima dell’ini­zio della prestazione, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati relativi al lavoratore nonché il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Nel caso dei committenti imprenditori agricoli, tuttavia, l’arco temporale disponibile per la comunicazione dei dati era invece di tre giorni. In questo modo, oltre a garantire una piena tracciabilità dei voucher, si era cercato di evitare che gli stessi venissero utilizzati per coprire, a posteriori, il ricorso al lavoro nero [25]. La sanzione amministrativa prevista nel caso in cui non fosse dichiarato preventivamente l’utilizzo del buono, ammontava ad un importo variabile tra € 400,00 e € 2.400,00 per ciascun lavoratore per il quale era stata omessa la comunicazione. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva peraltro precisato (con Circolare n. 1/2016) che la nuova comunicazione preventiva non faceva venire meno l’obbligo per il committente di presentare la dichiarazione di inizio attività all’INPS, nel momento in cui si attivava il rapporto. Ed anzi, nel caso in cui, oltre a mancare la comunicazione preventiva, avesse difettato anche la dichiarazione di inizio attività all’Inps, veniva applicata la maxi sanzione per lavoro nero, di entità ben superiore. La modifica in questione non intaccava i limiti dei 7000 euro di compensi per lavoratore accessorio e dei 2000 euro di compensi erogati da ogni singolo committente. A conferma della specialità del settore agricolo, pur sempre considerato un settore a rischio, veniva però ufficializzata, ribadendo un orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro in sede amministrativa, l’esclusione degli imprenditori agricoli dal limite die 200 euro, che quindi si applicava soltanto agli imprenditori non agricoli ed ai professionisti. Un’esclusione che non implicava, peraltro una [continua ..]


4. L'introduzione dei PrestO con d.l. n. 50/2017 convertito in l. n. 96/2017 e la circolare INPS n. 107/2017

Il vuoto derivato dalla abrogazione dei voucher è stato successivamente colmato con l’art. 54-bis [29] della d.l. n. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva) convertito in l. n. 96/2017 [30], che ha introdotto l’istituto del lavoro occasionale, a sua volta articolato nelle due versioni del “Contratto di prestazione occasionale” (c.d. PrestO) e del “Libretto di Famiglia”. Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto. Ai fini dell’accesso alle prestazioni, prestatori e utilizzatori devono, attraverso l’apposita piattaforma telematica predisposta sul sito INPS, registrarsi e scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali [31]. Nel secondo caso sono previsti tre distinte opzioni: per le Pubbliche Amministrazioni; per le imprese agricole; per gli altri utilizzatori. Quindi, nel­l’ambito delle prestazioni occasionali utilizzate nell’esercizio di un’attività professionale o di impresa, un regime particolare viene sempre previsto per le imprese del settore agricolo. Ed infatti il legislatore del 2017, dopo aver sancito in via di principio il divieto per le imprese agricole di fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (art. 54, comma 14, lett. b), faceva salve le attività lavorative rese da alcune particolari categorie di soggetti espressamente elencate (pensionati, studenti, percettori di integrazioni al reddito). Sull’argomento è intervenuta la circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017, con la quale sono state fornite indicazioni operative per l’utilizzo delle prestazioni occasionale ed in particolare sull’utilizzo del contratto di prestazione occasionale in favore delle imprese del settore agricolo. Quanto alla categoria dei Prestatori : più precisamente le prestazioni di lavoro occasionale in favore di aziende agricole possono essere svolte esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di [continua ..]


5. I voucher in agricoltura nella l. n. 96/2018 di conversione del decreto Dignità e la circolare INPS n. 103/2018

L’insistenza con cui il tema dei voucher è ritornato di stringente attualità è legato alle pressanti richieste che sono arrivate soprattutto dal mondo agricolo per una loro immediata reintroduzione [35]. Da qui anche il c.d. Decreto Dignità n. 87/2018, precisamente nella fase di conversione del testo in legge, è tornato ad occuparsi della materia e quindi dopo aver ricevuto anche il via libera da parte del Senato, la legge di conversione del provvedimento n. 96/2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata ufficialmente in vigore il 12 agosto 2018 [36]. Tra le novità più discusse e forse anche più attese vi è stato certamente il ritorno dei voucher che, tuttavia oggi assumono una veste diversa da quella conosciuta prima che intervenisse la loro abolizione [37]. Innanzitutto, va precisato che non sono stati reintrodotti i vecchi buoni lavoro INPS ma risulta essere stata modificata la disciplina relativa al c.d. PrestO, cioè il contratto di prestazione occasionale che è stato previsto dal d.l. n. 50/2017 convertito in l. n. 96/2017 proprio per sostituire i voucher. Ed invero, da più parti la disciplina dei voucher, contenuta nell’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017, era stata considerata estremamente fallimentare. Secondo i dati dell’Inps, le nuove regole introdotte nel 2017 hanno scoraggiato non poco gli utilizzatori, facendo sì che uno strumento nato per far emergere il lavoro sommerso, rischiava di trasformarsi in un nuovo stimolo allo svolgimento di attività professionali in nero. La versione definitiva del Decreto Dignità per come oggi in vigore sostanzialmente riguarda la previsione di nuovi voucher in agricoltura e nel settore turismo che potranno essere utilizzati per un arco temporale di 10 giorni dalla loro emissione dalle imprese agricole e dalle strutture ricettive con non più di 8 dipendenti (per gli altri settori è 5 il limite di dipendenti). I lavoratori dovranno essere pagati entro il termine di 15 giorni dallo svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso il prestatore dovrà riscuotere gli importi dovuti presso gli uffici postali generando e presentando il mancato di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica del­l’INPS. Sul fronte delle critiche può essere [continua ..]


6. Riflessioni conclusive

Alla luce del quadro fin qui delineato appare difficile esprimersi con qualche rilievo “conclusivo” sulla evoluzione e le prospettive di utilizzo dello strumento dei voucher. Certamente, l’alternanza tra abbandoni e ritorni di questo istituto rende auspicabile la ricerca di un sistema che consenta comunque la semplificazione nei rapporti occasionali, soprattutto nei settori caratterizzati dal profilo della “breve” temporaneità della prestazione al fine di incentivare maggiormente talune attività lavorative. Ed invero, considerata la evidente flessibilità che ha sempre caratterizzato la disciplina dei buoni lavoro, si sono evidenziati negli anni una serie di non trascurabili utilità. Con le dovute cautele il lavoro accessorio potrebbe garantire un aumento del dato occupazionale in agricoltura ed una regolamentazione legittima di altri settori, non particolarmente considerati dal mercato del lavoro. Incentivare l’utilizzo di questo strumento appare oggi utile, laddove il costo del lavoro è rimasto molto alto ed oneroso per i committenti. Si è sostenuto che il voucher possa diventare, attraverso il suo costo fisso, il veicolo attraverso il quale introdurre anche in Italia il salario minimo [45]. A questo proposito il significativo rapporto, pubblicato da Eurofound nel 2015 [46], ha evidenziato come la flessibilità lavorativa possa risultare importante non solo per la parte datoriale, ma anche per taluni prestatori di lavoro. Nel caso dei voucher agricoli è emerso che molti lavoratori continuano a preferire il pagamento mediante buoni lavoro, perché la prestazione lavorativa serve loro solo per arrotondare lo stipendio principale o sostenere gli studi, a non essere vincolati per molto tempo e per giunta senza incidere sullo status di disoccupazione. In quest’ottica il voucher potrebbe rappresentare una dimensione funzionale di ciascuna soggettività lavorativa, in quanto idoneo a rispondere a quei bisogni di sostentamento in particolare dei molti giovani, che hanno diverse aspirazioni future proiettate su altri campi e ambiti. Per questa via il lavoro occasionale accessorio, nato per tutelare i lavoratori irregolari, dovrebbe tornare a “formalizzare” le posizioni lavorative che caratterizzano taluni settori del mercato, senza consentire la deriva passata che ha [continua ..]


NOTE