Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Tutela contro il licenziamento, nel contratto di lavoro a tutele crescenti, dopo l'intervento della Corte costituzionale: alla ricerca del giusto risarcimento, quando risulta esclusa la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro (note a margine della sent. della Corte Cost. n. 194/2018) (di Michele De Luca, Già Presidente titolare della sezione lavoro della Corte di Cassazione  )


La lettura di qualsiasi pronuncia della Corte – su questioni di legittimità – costituzionale non può, all’evidenza, prescindere dalle regole che ne governano il giudizio.

In coerenza con la prospettata impostazione dell’indagine, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si coniuga, con lo scrutinio di rilevanza, nella identificazione – quale oggetto del giudizio (definito dalla sentenza in esame della Corte Cost. n. 194/2018) – della questione di legittimità costituzionale – in relazione a parametri diversi (artt. 3, 4 e 35 Cost., nonché 76 e 117, comma 1, in relazione a fonti interposte internazionali e dell’U­nione europea) – della disciplina legislativa, applicabile ratione temporis (art. 3, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23), in materia di tutela contro il licenziamento ingiustificato nel contratto a tutele crescenti, investendone specificamente, tuttavia, il criterio auto-matico di calcolo – commisurato, esclusivamente, alla anzianità di servizio – della indennità risarcitoria, che ne esaurisce, appunto, la tutela.

La stessa questione, pertanto, forma oggetto, altresì, della pronuncia di accoglimento (della stessa sentenza della Corte costituzionale) – che incide sull’ordinamento giuridico, con effetti vincolanti anche per l’interprete – nonché della normativa di risulta (all’esito di tale pronuncia) che, per il calcolo della indennità risarcitoria, sostituisce – al criterio automatico, commisurato alla anzianità di servizio, contestualmente dichiarato incostituzionale – il risarcimento del danno che risulti adeguato – in relazione alla duplice funzione, non solo compensativa ma anche sanzionatoria – demandandone la liquidazione alla discrezionalità del giudice – in applicazione delle regole di generale applicazione nella soggetta materia (artt. 1223 ss. c.c.) – ferma restando, tuttavia, la possibilità di fare ricorso a criteri stabiliti aliunde (ad esempio, da artt. 8 della legge n. 604/1966 e 18, comma 5, Stat. Lav., nel testo ora vigente).

Mentre le pronunce di inammissibilità e di rigetto della stessa sentenza non incidono sull’ordinamento, né vincolano l’interprete, ma possono soltanto orientare, tuttavia, lo scrutinio – circa la fondatezza – della riproposizione delle questioni che ne risultano investite.

La sentenza in esame della Corte costituzionale – come anticipato, fin dall’incipit, e ripreso nelle conclusioni del saggio – affronta problema non nuovo per il nostro diritto del lavoro – concernente la ricerca del giusto risarcimento, quando risulti esclusa la possibilità della tutela in forma specifica – del quale costituisce precedente, ad esempio, il divieto di conversione dei contratti a termine, nel pubblico impiego.

Nel caso, che ci occupa, della indennità risarcitoria da licenziamento ingiustificato, tuttavia, esula una copertura eurounitaria specifica – come quella – che assiste, invece, il divieto nazionale di conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego: quale la condizionalità eurounitaria, appunto, per lo stesso divieto nazionale.

Protection against dismissal, in the so-called

Reading any judgement of the Constitutional Court about questions of constitutional legitimacy cannot prescind aside from the rules that govern the judgement itself.

Coherently with this analysis setting, the principle of correspondence between re-quested (from the parties of the judgement) and pronounced (by the judge) must conjugate with the relevance judgement, in the identification of the judgement’s subject of the questions of constitutional legitimacy about the applicable law ratione temporis on the remedies against the unfair dismissal in the so-called “contratto a tutele crescenti”. In this case, the subject of the judgement was related to different parameters, such as articles 3, 4 and 35 of the Constitution, articles 76 and 117, first para-graph, of the Constitution, also related to international and European sources of law. Particularly, the Constitutional court was asked to pronounce about the automatic calculation criterion of the redundancy compensation, which is the only remedy against unfair dismissal in the “contratto a tutele crescenti”. This criterion established the amount of compensation exclusively in proportion to the length of the employment relationship.

The same issue is also subject of the acceptance judgement of the Constitutional court. The judgement affects the legal system, with binding effects, even for the legal interpreters, and it also affects the provisions resulting from the outcome of the judgement itself. After the acceptance verdict, there is a new method of calculation of the redundancy compensation. In fact, the verdict declared the automatic calculation criterion (referred only to the length of the employment relationship) unconstitutional and replaced it with an adequate redundancy compensation, related to its dual function (not only compensatory but also punitive), which must be liquidated by the judge. In order to liquidate a fair sum, the judge must respect the general rules about the assessed damages (article 1223 cod. civ. and following), with the possibility of making use of other criterion relevant to the provisions (such as, i. e., the rules provided by article 8 of the law no. 604 of 1996 and by article 18 of the so-called Employee statute).

While inadmissibility judgements and rejection judgement of the same verdict don’t affect the legal system, neither they bind the legal interpreter (but they can only orientate him), the relevance judgement prevents the pleading of the same questions at the Constitutional court.

As anticipated in the beginning and resumed at the end of this essay, this judgement of the Constitutional court deals with an unresolved problem of our labour law: the finding of the fair compensation, when the possibility of the remedy in specific form is excluded. Inherent to this debate was also the precedent discussion about the inhibition to convert the illicit fixed term contract of public employment.

In the case we are dealing with, the redundancy compensation doesn’t have a specific European coverage, such as the one that assists the national inhibition to convert the illicit fixed term contract of public employment.

Keywords: remedies against the unfair dismissal – redundancy compensation – fair compensation.

SOMMARIO:

1. Tutela contro il licenziamento, nel contratto di lavoro a tutele crescenti, dopo l’intervento della Corte costituzionale: definizione ed impostazione del tema d'indagine - 2. Segue: Dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allo scrutinio di rilevanza ed alle decisioni delle questioni di legittimità costituzionale - 3. Segue: La pronuncia di accoglimento - 4. Segue: Tra normativa di risulta e ricerca del giusto risarcimento - 5. Segue: Le pronunce di rigetto e di inammissibilità - 6. Segue: Note conclusive - NOTE


1. Tutela contro il licenziamento, nel contratto di lavoro a tutele crescenti, dopo l’intervento della Corte costituzionale: definizione ed impostazione del tema d'indagine

Non è nuovo, per il nostro diritto del lavoro, il problema che la Corte costituzionale affronta nella sentenza in esame [1]. Riguarda, infatti, la ricerca del giusto risarcimento, quando risulti esclusa la possibilità della tutela in forma specifica. Ne costituisce precedente, ad esempio, il divieto di conversione dei contratti a termine, nel pubblico impiego [2]. Nel caso, che ci occupa, della indennità risarcitoria per licenziamento ingiustificato nel contratto a tutele crescenti, mentre resta esclusa la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, esula, tuttavia, la copertura eurounitaria specifica, come quella che assiste, invece, il divieto nazionale di conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego. Si tratta della condizionalità eurounitaria, appunto, per lo stesso divieto nazionale [3]. Torneremo, sul punto, nelle conclusioni. 1.1. – La lettura di qualsiasi pronuncia della Corte, su questioni di legittimità costituzionale, non può, all’evidenza, prescindere dalle regole che ne governano il giudizio [4]. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, infatti, si coniuga, con lo scrutinio di rilevanza, per delimitare l’oggetto del giudizio. E questo consiste non solo nelle disposizioni o norme, investite da censura, ma anche nei parametri, nelle questioni e nei profili di legittimità costituzionale ad esse relativi. Mentre la diversa efficacia giuridica delle pronunce, a seconda che siano di accoglimento oppure di rigetto (vedi infra), ne comporta un vincolo, parimenti diverso, anche per l’interprete. La normativa di risulta, all’esito delle pronunce di accoglimento, sostituisce, in tutto o in parte, le disposizioni o norme che ne risultino investite. Le pronunce di rigetto, e, ancor più, quelle di inammissibilità, non producono alcun effetto sull’ordinamento giuridico. E quelle di rigetto vincolano soltanto il giudice a quo. Palese il rilievo che, in tutti i casi, possono assumere le rationes decidendi. Se ne può ricavare, ragionando, per così dire, a contrario, la ratio legis della normativa di risulta, all’esito delle pronunce di accoglimento. Mentre [continua ..]


2. Segue: Dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allo scrutinio di rilevanza ed alle decisioni delle questioni di legittimità costituzionale

La questione di legittimità costituzionale, come è stato anticipato, riguarda, nella specie, la tutela, prevista dalla disciplina legislativa applicabile ratione temporis [15], contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel contratto di lavoro a tutele crescenti, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento. Ne risulta specificamente investito, tuttavia, soltanto il criterio automatico di calcolo, commisurato, esclusivamente, alla anzianità di servizio, della indennità risarcitoria, che esaurisce, senza residui, la tutela, restando esclusa la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Lo stabilisce la sentenza in esame, la stessa Corte costituzionale [16] in base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che governa anche il giudizio di legittimità costituzionale, ed all’esito dello scrutinio circa la rilevanza della stessa questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo. 2.1. – Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato osta, nel giudizio di legittimità costituzionale, alla decisione di questioni di legittimità costituzionale diverse da quelle dedotte nell’ordinanza di rimessione. Disposizioni o norme, investite da censura, si coniugano, in tale prospettiva, con parametri questioni e profili di legittimità costituzionale. 2.2. – In coerenza con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato [17], la Corte costituzionale, infatti, preliminarmente procede alla ricognizione delle disposizioni o norme impugnate e dei parametri di legittimità costituzionale, come dedotti dall’ordinanza di rimessione. E risultano così sintetizzati nel dispositivo della stessa ordinanza: “visto l’art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, lett. c), legge n. 183/2014 e degli artt. 2, 4 e 10 del d.lgs. n. 23/2015, per contrasto con gli artt. 3,4,76 e 117, comma 1, Cost., letti autonomamente ed anche in correlazione fra loro”. Parimenti in coerenza con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la [continua ..]


3. Segue: La pronuncia di accoglimento

La declaratoria di illegittimità costituzionale, come è stato ricordato, investe la disposizione [29], dedotta dall’ordinanza di rimessione e ritenuta rilevante nel giudizio a quo, “limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»”. 3.1. – Solo la pronuncia di accoglimento parziale, che ne risulta, comporta – come pure è stato anticipato – la cessazione di efficacia e la non applicazione, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, della disposizione investita, limitatamente alla parte che ne viene dichiarata costituzionalmente illegittima. Infatti lo stabilisce, per quanto si è detto, il combinato disposto di due articoli, uno della costituzione [30] e l’altro della legge recante Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale [31], che, integrandosi tra loro, dispongono per il futuro e, rispettivamente, per il passato [32]. Ne risulta, di conseguenza, espunta dall’ordinamento, con effetto retroattivo ed erga omnes, la parte di disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima. 3.2. – La normativa di risulta, all’esito della prospettata espunzione della parte di disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, si risolve nella sostanziale novellazione [33] della stessa disposizione, nei termini testuali seguenti: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale (…), in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”. Nessuna innovazione normativa discende. Invece, dalle pronunce di rigetto né, tantomeno, da quelle di inammissibilità della stessa sentenza in esame della Corte costituzionale. 3.3. – Dalla interpretazione della normativa di risulta, cioè dalla disposizione novellata – all’esito [continua ..]


4. Segue: Tra normativa di risulta e ricerca del giusto risarcimento

La normativa di risulta, all’esito della pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, stabilisce – per quanto si è detto – il criterio di calcolo della indennità risarcitoria da licenziamento ingiustificato nel contratto a tutele crescenti, in sostituzione del criterio automatico, commisurato, esclusivamente, alla anzianità di sevizio del lavoratore licenziato, che è stato espunto dall’ordi­namento, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale. Il tenore letterale della stessa normativa di risulta si coniuga, (anche) ai fini dell’interpretazione, con la sua ratio legis. E questa – come è stato anticipato – attinge dalla ratio decidendi della pronuncia di accoglimento. 4.1. – La disposizione investita dalla pronuncia di accoglimento [46] – a seguito della espunzione, dall’ordinamento, della parte dichiarata costituzionalmente illegittima (cioè le “(…) parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»”) – risulta sostanzialmente novellata, per quanto si è detto, nei termini testuali seguenti: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale (…), in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”. 4.2. – Il tenore letterale della normativa di risulta, recata dalla disposizione novellata, all’esito della pronuncia di accoglimento, non lascia dubbi circa l’e­spunzione, dall’ordinamento, del criterio automatico di calcolo commisurato, esclusivamente, all’anzianità individuale di servizio, della prevista indennità risarcitoria in favore del lavoratore licenziato. Lascia irrisolto, tuttavia, il problema relativo al criterio alternativo di calcolo della stessa [continua ..]


5. Segue: Le pronunce di rigetto e di inammissibilità

Le pronunce di rigetto, per quanto si è detto, hanno efficacia giuridica e­sclusivamente processuale, soltanto nei confronti del giudice a quo [72]. Non ne risultano, pertanto, espunte dall’ordinamento, né modificate le disposizioni o norme, investite da tali pronunce. Ancor prima, tuttavia, le pronunce di rigetto investono, nella specie, la stessa disposizione – ritenuta rilevante nel giudizio a quo [73] – in relazione a parametri, questioni e profili di legittimità costituzionale diversi da quelli ritenuti fondati dalla pronuncia di accoglimento e, pertanto, sembrano da questa sostanzialmente assorbite. Le pronunce di inammissibilità, poi, precludono qualsiasi scrutinio nel merito, circa la fondatezza delle proposte questioni di legittimità costituzionale. Peraltro, investono disposizioni diverse da quella ritenuta rilevante nel giudizio a quo [74], oppure denunciano la stessa disposizione, in relazione a parametri, questioni e profili di legittimità costituzionale diversi da quelli ritenuti fondati dalla pronuncia di accoglimento. Il discorso potrebbe fermarsi qui. Ogni riflessione ulteriore, all’evidenza, non riguarda la sentenza in esame della Corte costituzionale ed i suoi effetti sull’ordinamento. Può soltanto orientare, tuttavia, lo scrutinio – circa la fondatezza – delle ipotesi di riproposizione delle stesse questioni investite, appunto, da pronunce di rigetto o di inammissibilità. 5.1. – Non precluse dalla pronuncia di inammissibilità – per quanto si è detto – sembrano, tuttavia, fondatamente riproponibili – se rilevanti, in futuro, nel giudizio a quo – le questioni relative a disposizioni che, nella specie, sono risultate non rilevanti [75]. 5.2. – Ancorché parimenti non preclusa dalla pronuncia di inammissibilità – per quanto si è detto – non sembra, tuttavia, fondatamente riproponibile la questione “sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione allo specifico parametro interposto dell’art. 10 della Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento”. Tale convenzione, infatti, non è stata ratificata dall’Italia. Come tale non è idonea, neanche in futuro – [continua ..]


6. Segue: Note conclusive

La sentenza in esame della Corte costituzionale – è stato anticipato, fin dal­l’incipit – affronta il problema, non nuovo per il nostro diritto del lavoro, concernente la ricerca del giusto risarcimento, quando la tutela in forma specifica risulti, comunque, negata. Ne costituisce, ad esempio, precedente – come pure è stato anticipato – il divieto di conversione dei contratti a termine, nel pubblico impiego. Nel caso, che ci occupa, della indennità risarcitoria da licenziamento ingiustificato nel contratto a tutele crescenti, tuttavia, esula una copertura eurounitaria specifica, come quella, che risulta garantita, invece, per il divieto di conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego. Si tratta della condizionalità eurounitaria per lo stesso divieto nazionale di conversione dei contratti a termine abusivi nel pubblico impiego [88]. 6.1. – Il divieto di conversione è subordinato, infatti, alla condizione che, nello stesso ordinamento nazionale, siano contestualmente previste misure alternative – alla conversione, appunto – dotate dei requisiti indefettibili stabiliti dal diritto dell’Unione: equivalenza, rispetto al trattamento garantito per casi analoghi dallo stesso ordinamento interno, si coniuga, in tale prospettiva, con effettività, proporzionalità ed efficacia dissuasiva. La discrezionalità degli stati membri – nello stabilire divieti di conversione – non può, quindi, prescindere dalla condizionalità imposta dal diritto dell’U­nione. La condizionalità potrebbe, quindi, comportare – nel difetto di idonee misure alternative alla conversione vietata – la disapplicazione dello stesso divieto – nel nostro ordinamento, sebbene riposi sul principio costituzionale del pubblico concorso [89]. Né può farsi affidamento, sine die, sul self restraint, che è stato praticato, finora dalla Corte di Giustizia, nel non dare attuazione effettiva alla disapplicazione, appunto, dopo averla ripetutamente predicata [90]. 6.2. – Nulla di tutto questo è previsto per la indennità [continua ..]


NOTE