Il saggio analizza le argomentazioni della giurisprudenza basate sull’applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento, al fine di valutare se esse esprimano regole di diritto omogenee e se il ricorso stesso al principio costituisca sempre l’effettiva ratio decidendi.
L’analisi, elaborata con un approccio casistico e interdisciplinare, mette in luce le differenze strutturali e funzionali delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza; ipotizzando che il ricorso al principio costituisca una superfetazione concettuale, al cui fondo v’è l’esigenza di porre limiti all’applicazione disfunzionale delle discipline legali, in un’ottica sostanzialmente rimediale, la cui fonte risiede nei principi costituzionali di solidarietà e certezza del diritto.
Protection of Legitimate Expetections: an annoted review This paper examines the jurisprudential argument based on the application of the Protection of Legitimate Expetection principle aiming to assess if those subjects are source of homogeneous law’s principles or if their usage contitutes the correct approach to jurisprudential decisions.
This analysis is drafted following an interdisciplinary approach to highlight structural and functional differences based on case law; assuming that using the protection of legitimate expetections principle contitutes a superfluous conceptualization, driven by the need of restrict a legal disciplines dysfunctional application, under a remedial perspective, which arise from the contistutional principles of legal certainty and solidarity.
1. Obiettivi dell’indagine
La locuzione “principio di tutela del legittimo affidamento” è utilizzata, in dottrina e in giurisprudenza, allo scopo di individuare il limite all’esercizio del potere di autotutela decisoria delle pubbliche amministrazioni; è presente nella giurisprudenza tributaria, e nello statuto del contribuente, come manifestazione di un’esigenza collaborativa tra quest’ultimo e gli uffici, anche nell’ottica di garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione.
La necessità di tutelare un legittimo affidamento contribuisce, inoltre, a delineare in maniera determinante il c.d. sottosistema dell’indebito previdenziale; e si pone come fulcro delle più moderne teorie sulla responsabilità civile, di cui estende l’ambito applicativo alla casistica concernente il danno da informazioni inesatte, rese dalla pubblica amministrazione o da soggetti privati particolarmente qualificati.
La locuzione nasce e trova i suoi fondamenti dogmatici nell’ambito del diritto civile, laddove risulta strettamente funzionale all’istituto dell’apparentia iuris, che ne costituisce una fra le principali applicazioni concrete, e dal quale ricava la poliedricità degli usi e l’incertezza della fonte [1].
In un processo di concettualizzazione sempre più raffinata la dottrina e la giurisprudenza tendono a ricercare un fondamento ultimo del principio, che si ponga come referente delle infinite regole applicative suggerite al giurista pratico dalla multiforme realtà.
Esso è individuato nell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, e dei rapporti tra cittadini, pubblica amministrazione e legislatore, posto a cardine del moderno Stato di diritto; oppure, in tutt’altra ottica, nelle regole di correttezza e buona fede oggettiva, di derivazione romanistica, e ritenute tali da conferire alla tutela dell’affidamento una connotazione trasversale ai rapporti di diritto pubblico e a quelli tra privati.
Esigenza di certezza e regole di correttezza, a loro volta, ricondotte all’apice dei valori di sistema, mediante la ricerca di un ultimo fondamento costituzionale, da un canto, individuato nell’art. 3 Cost., presidio di ragionevolezza dei mutamenti di disciplina [2]; e, dall’altro, nei doveri inderogabili di solidarietà sociale, di cui all’art. 2 Cost., che impongono la difesa della sfera giuridica altrui, seppure nei limiti di un apprezzabile sacrificio proprio [3].
La tutela del legittimo affidamento è emersa come principio generale dell’ordinamento comunitario, grazie all’opera interpretativa della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione Europea [4].
La Corte di giustizia ha sempre mantenuto un approccio pretorio per il quale il contenuto e gli effetti del principio si [continua..]