Il saggio affronta le tendenze evolutive dei trasferimenti di ramo d’azienda che incidono sulla effettività delle tutele lavoristiche nel quadro normativo nazionale ed europeo. Le nuove tecnologie hanno favorito l’espandersi di strategie di business che si traducono in nuovo schema giuridico di trasferimento ex art. 2112 c.c., le “cessioni multilaterali”. Su questo ed altri temi, la realtà fattuale dimostra che taluni dibattiti “aperti” sono di grande attualità, in particolare quello sul diritto di opposizione, sul cd. labour intensive, mentre pare sia destinato a tramontare quello sul requisito della preesistenza, specie a seguito della sentenza della CGE sul caso Amatori, che ha invece acceso in qualche modo i riflettori sull’uso, sempre più spinto, dei collegamenti societari per la realizzazione delle operazioni di outsourcing. Su quest’ultimo aspetto emergono vuoti normativi che indeboliscono la concreta applicazione dei diritti dei lavoratori coinvolti in tali vicende aziendali.
Transfer of part of an undertaking, contracts and corporate links: complexity of the reality and new interpretive challenges The paper deals with the evolutionary trends of legal transfer of part of a business which affect the effectiveness of the employees’safeguarding within the legal framework both national and European. The new technologies have allowed the development of business strategies which translate into a new legal framework of transfers under article 2112 of the civil code: the ‘multilateral transfers’. On this and other issues, factual reality demonstrates that certain open debates are highly topical, especially the ‘right to oppose’ and the so called labour intensive, whereas the requirement of the pre-existence seems destined to fade away, especially following the Judgment of the European Court of Justice in the Amatori case that has highlighted the use, increasingly intensive, of the corporate links in order to do outsourcing operations. On this latter point, legislative voids – which weaken the concrete enforcement of the rights of the employees involved in such corporate events – has come to light.
1. Le nuove sfide interpretative attraverso lo studio della cessione del ramo “back office” della Banca Monte dei Paschi di Siena
Negli ultimi anni la magistratura del lavoro italiana è stata chiamata ad affrontare casi di operazioni di esternalizzazione molto complessi, in cui l’intreccio fra tecnicalità giuridiche, commerciali e tecnologiche ha spinto da un lato a rimodulare e a rinvigorire dibattiti “aperti” come quello sul cd. labour intensive e sul diritto di opposizione dei lavoratori al trasferimento automatico ex art. 2112 c.c.; dall’altro lato, invece, ad intepretazioni più inedite, fra queste certamente quelle inerenti le “cessioni multilaterali”, ossia strategie di outsourcing che prevedono la partecipazione di una pluralità di società interessate al business.
Emblematica di tali argomenti è l’elaborazione giurisprudenziale sulla nota cessione delle attività di “back office” da parte della Banca MPS, su cui si sono espressi diversi tribunali [1] che hanno dichiarato illegittimo il trasferimento ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Per ragioni di sintesi e di praticità, si farà riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma, n. 10042 del 19 novembre 2015.
In data 1° gennaio 2014 la Banca Monte dei Paschi di Siena cedeva alla società Fruendo una parte di azienda denominata “Divisione Attività Amministrative Contabili Ausiliarie”, in forma abbreviata “DAACA”, consistente in una serie di “Servizi di Back Office”. La cessione aveva coinvolto più di mille lavoratori distribuiti in svariate sedi: Siena, Lecce, Roma, Firenze, Mantova, Padova e Abbiategrasso (MI).
La DAACA trasferita alla cessionaria Fruendo non coincideva con quella già operante all’interno della Banca, ma è stata ridefinita in vista della cessione appena 27 giorni prima realizzando, di fatto, una cessione parziale della struttura preesistente che, nel complesso, occupava “circa 1565” lavoratori, di cui soltanto 1064 erano stati coinvolti nell’operazione ex art. 2112 c.c.
La costituzione della DAACA presso la cedente Banca Monte di Paschi di Siena era stata a sua volta realizzata nell’ambito di un più ampio processo di ristrutturazione e riorganizzazione. Il 1° marzo 2013 la Banca aveva infatti a sua volta acquisito il ramo di attività relativo ai servizi di back office – «il complesso di beni organizzato per l’esercizio di attività amministrative, contabili e ausiliarie (AACA)» – dal Consorzio Operativo di Gruppo MPS (COG), che ha il compito di gestire, per conto del gruppo bancario MPS, i sistemi informatici e di telecomunicazione [2]. In estrema sintesi, la Banca MPS aveva acquisito dal Consorzio una serie di attività di back [continua..]