L’articolo ha ad oggetto la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, contenuta nell’art. 54-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, come da ultimo modificato dall’art. 2-bis del d.l. 12 luglio 2018, n. 87 inserito, in sede di conversione, dall’art. 1 l. 9 agosto 2018, n. 96. L’articolo intende mostrare come il legislatore abbia previsto che tale nuova forma di lavoro prepagato possa caratterizzarsi anche per la presenza di un vincolo di subordinazione, in tal modo violando il principio costituzionale che vieta di separare il lavoro subordinato dallo statuto protettivo che lo caratterizza in attuazione delle norme della Costituzione.
The paper addresses the new legal regime of the occasional work contract pursuant Article 54-bis of Law Decree 24.04.2017 n° 50, as lately changed according to the provision of Article 2-bis of Law Decree 12.07.2018 n° 87, added by Article 1 of Law 09.08.2018 n° 96, along the conversion procedure. Aim of the paper is to emphasize how the Lawmakers have just provided that this new form of prepaid work is apt to display, as its own feature, the legal traits of an employment relationship, therefore violating the constitutional rule forbidding any dissociation between the employment legal regime and the related protection granted by the Constitution for such a regime.
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1. Le nuove «prestazioni di lavoro occasionali» - 2. Le opportunità e i rischi - 3. Il versamento anticipato della provvista economica - 4. I limiti legali all'accesso alle prestazioni occasionali: i limiti qualitativi - 5. Segue: i limiti quantitativi - 6. Le rilevanti funzioni della piattaforma informatica - 7. La disciplina del rapporto - 8. Le sanzioni - 9. La natura subordinata delle prestazioni - 10. La questione della indisponibilità del tipo legale - 11. Segue: possibile illegittimità costituzionale della disciplina - NOTE
Con l’art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 [1] il legislatore ha disciplinato una nuova forma di lavoro prepagato, questa volta denominato «prestazione occasionale» [2]. Si tratta di una forma di lavoro prepagato perché, come accadeva in passato con il lavoro accessorio [3], anche le «prestazioni occasionali» disciplinate dall’art. 54-bis si caratterizzano per una peculiare modalità di erogazione del corrispettivo e di adempimento dei connessi oneri contributivi e assicurativi che, come avviene per le carte c.d. prepagate, richiede il versamento anticipato, da parte del soggetto interessato ad acquisire le prestazioni lavorative, della provvista economica necessaria ad effettuare i successivi pagamenti [4]. Inoltre, come già in passato il lavoro accessorio, anche le nuove prestazioni di lavoro occasionali si caratterizzano per una natura giuridica ambigua, come conseguenza del fatto che il legislatore, da un lato, non ne stabilisce espressamente la qualificazione in termini di autonomia o subordinazione [5] e, d’altro lato, non rende agevole l’opera di qualificazione da parte dell’interprete, perché nel dettarne la scarna disciplina non prevede, ma allo stesso tempo non esclude, l’esistenza del vincolo di subordinazione [6], perché «nulla dice la norma, né esplicitamente né implicitamente, in merito alle modalità esecutive della prestazione» [7]. Senonché, come si dirà meglio tra breve [8], sono numerosi gli aspetti della disciplina delle «prestazioni occasionali» che inducono ad affermare che il legislatore abbia ritenuto che tali prestazioni possano essere svolte in regime di subordinazione [9].
Sembra anche possibile affermare che il legislatore, nel dettare la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali contenuta nell’art. 54-bis, abbia considerato anche la nuova forma di lavoro prepagato come idonea a suscitare le stesse opportunità ma, allo stesso tempo, i medesimi rischi che il legislatore aveva tenuto presenti allorché aveva introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento tale forma di lavoro. Ed infatti, quando il legislatore del 2003 [10], con l’intento di favorire l’emersione di prestazioni lavorative che, per la loro ontologica marginalità [11], apparivano destinate all’area del sommerso, aveva introdotto una prima forma di lavoro prepagato la cui disciplina si caratterizzava, sul piano economico e normativo, per una particolare vantaggiosità per i committenti, aveva ravvisato in tale forma di lavoro un’opportunità e, allo stesso tempo, un rischio. Un’opportunità perché, proprio per i vantaggi normativi ed economici ad esso connessi, lo strumento del lavoro prepagato avrebbe potuto essere utilizzato per favorire l’occupazione di soggetti deboli sul mercato del lavoro [12] e così contrastare anche la possibilità di una loro occupazione irregolare [13]. Allo stesso tempo, però, un rischio, perché tale strumento, sempre in considerazione della particolare vantaggiosità per i committenti, avrebbe potuto finire per essere utilizzato in maniera abusiva, per sostituire forme di lavoro standard, soprattutto nei settori più sensibili alle oscillazioni del ciclo economico [14]. Pertanto, per limitare questo rischio, fin dalle origini la disciplina di quelle che il legislatore aveva definito come «prestazioni di lavoro accessorio» relative ad «attività lavorative di natura meramente occasionale» [15] si è caratterizzata per essere «una disciplina divisa tra la finalità di semplificare lo scambio sul mercato del lavoro di prestazioni di ridotta entità e la finalità di tenerne sotto stretto controllo la diffusione» [16]. Finalità, quest’ultima, che il legislatore perseguiva mediante la previsione di stringenti limiti legali, sia qualitativi, perché relativi alla tipologia delle attività ammesse e ai soggetti cui era consentito accedere a tale [continua ..]
Come già accennato, la disciplina delle prestazioni occasionali introdotta dall’art. 54-bis si caratterizza per la previsione dell’onere, a carico dei soggetti interessati ad acquisire tali prestazioni, del versamento anticipato della provvista economica [27] necessaria al successivo pagamento dei compensi dovuti al prestatore [28]. Le modalità di versamento anticipato sono, però, differenziate, a seconda della tipologia di soggetto interessato ad acquisire le prestazioni occasionali, definito dal legislatore come «utilizzatore» [29]. Ed infatti, le persone fisiche che non si trovino «nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa» [30] e «le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91» [31] devono effettuare il versamento anticipato «attraverso la piattaforma informatica INPS», «ovvero presso gli uffici postali», su «un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali» [32]. Il «libretto» cui fa riferimento il legislatore ha natura immateriale, perché le somme vengono versate su un conto elettronico presso l’INPS [33], che quest’ultimo utilizza per effettuare, come tra breve si dirà meglio, il pagamento dei compensi dovuti al prestatore e l’accreditamento dei contributi previdenziali. Anche «gli altri utilizzatori» [34], comprese le «amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» [35], versano anticipatamente «le somme utilizzabili per compensare le prestazioni» [36] su un conto elettronico presso l’INPS, ma tale conto non assume la medesima denominazione del precedente, e il versamento può essere effettuato esclusivamente «attraverso la piattaforma informatica INPS» [37], dunque senza possibilità di fare ricorso agli uffici postali. Il versamento anticipato della provvista è necessario perché l’INPS, secondo il meccanismo previsto dal comma 19 dell’art 54-bis, può successivamente procedere «al pagamento del compenso al prestatore» [38], oltre che «all’accreditamento dei contributi [continua ..]
Superando del tutto «l’impostazione generalista e liberalizzante» [43] che caratterizzava l’ultima disciplina del lavoro accessorio, la disciplina delle nuove prestazioni occasionali si apre, significativamente, con la disposizione che stabilisce che «la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali» è «ammessa» soltanto entro «i limiti e con le modalità di cui al presente articolo» [44]. Ed infatti, con la finalità, già sopra ricordata, di evitare il rischio che tale forma di lavoro prepagato possa essere utilizzata per sostituire forme di lavoro standard, il legislatore ha reintrodotto una nutrita serie di limiti legali all’accesso alle prestazioni occasionali, di tipo qualitativo e quantitativo, così che tali prestazioni «possono essere acquisite» [45] soltanto nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge. In particolare, i limiti legali di tipo qualitativo riguardano sia la tipologia degli utilizzatori cui è attribuita la possibilità di fare ricorso alle prestazioni occasionali, sia la tipologia di attività per le quali è ammessa tale forma di lavoro. La combinazione di tali limiti qualitativi fa sì che «la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali» [46] sia riservata ai soli soggetti indicati dal legislatore per i quali, però, tale possibilità non è generalizzata, ma ulteriormente limitata alle sole attività per le quali il legislatore consente tale forma di lavoro. E così, anzitutto, il legislatore stabilisce che «possono fare ricorso» alle prestazioni di lavoro occasionali «le persone fisiche» che non si trovino «nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa» [47]. Tali soggetti possono, però, acquisire prestazioni occasionali soltanto «nell’ambito» delle specifiche attività espressamente previste dal legislatore, le quali hanno tutte a che fare con esigenze di collaborazione che possono riguardare le famiglie [48]. In secondo luogo, «possono fare ricorso» alle prestazioni di lavoro occasionali le persone fisiche [49] e giuridiche di natura [continua ..]
Come anticipato, il legislatore ha subordinato la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali a limiti legali anche di tipo quantitativo. Ed infatti, sempre con la finalità di evitare il rischio che tale forma di lavoro prepagato possa essere utilizzata per sostituire forme di lavoro standard [71], il legislatore ha previsto limiti legali riferiti, rispettivamente, all’ammontare complessivo dei compensi e alla durata massima delle prestazioni, che valgono a circoscrivere anche dal punto di vista quantitativo le prestazioni occasionali che possono essere rese ed acquisite nel corso del medesimo anno civile. In particolare, il limite legale relativo all’ammontare complessivo dei compensi [72] riguarda sia «ciascun prestatore» [73] sia «ciascun utilizzatore» [74]. Ed infatti, l’art. 54-bis stabilisce che i compensi percepiti da «ciascun prestatore» «nel corso di un anno civile» per lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionali non possano superare due diversi “tetti” riferiti, rispettivamente, alle prestazioni complessivamente rese «in favore del medesimo utilizzatore» [75] e alle prestazioni complessivamente rese «con riferimento alla totalità degli utilizzatori» [76]. Allo stesso tempo, l’art. 54-bis prevede un “tetto” anche per i compensi che, sempre «nel corso di un anno civile», possono essere erogati da «ciascun utilizzatore» al fine «di acquisire prestazioni di lavoro occasionali», «con riferimento alla totalità dei prestatori» [77]. L’effetto che inevitabilmente deriva dai “tetti” ai compensi così stabiliti dal legislatore, di limitare la quantità delle prestazioni occasionali rispettivamente rese da ciascun prestatore ed acquisite da ciascun utilizzatore nel corso del medesimo anno, è accentuato dalla circostanza che lo stesso art. 54-bis stabilisce anche la misura minima oraria dei compensi che devono essere corrisposti al fine di poter acquisire prestazioni di lavoro occasionali [78]. Ed infatti, per le prestazioni occasionali che possono essere acquisite mediante il «Libretto Famiglia» il compenso orario non può essere inferiore a 10 euro [79], mentre per le altre prestazioni [continua ..]
Già è stata sopra ricordata l’importanza che assume la «piattaforma informatica INPS» ai fini del versamento anticipato della provvista economica necessaria al successivo pagamento dei compensi dovuti al prestatore [83]. Qui va allora aggiunto che quella piattaforma informatica riveste un ruolo centrale nella disciplina delle prestazioni occasionali anche per le ulteriori rilevanti funzioni che il legislatore gli affida. Ed infatti, la «piattaforma informatica INPS» è chiamata a svolgere, anzitutto, una funzione di “anagrafe” dei soggetti che, rispettivamente, rendono ed acquisiscono le prestazioni occasionali, i quali sono tutti, «senza distinzioni» [84], obbligati a registrarsi previamente in tale piattaforma [85]. Peraltro, tale registrazione consente ai soggetti indicati al comma 8 [86] di provvedere alle due particolari autocertificazioni che possono condizionare la legittima acquisizione delle loro prestazioni occasionali e, quindi, sia alla autocertificazione della propria «condizione» di debolezza sul mercato del lavoro [87], cui è subordinata la possibilità di calcolare i loro compensi in misura percentualmente ridotta ai fini del computo del “tetto” massimo previsto dall’art. 54-bis, comma 1, lett. b) [88], sia alla autocertificazione «di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli» [89], cui è subordinata la possibilità di tali soggetti di rendere prestazioni occasionali «a favore di imprese del settore agricolo» [90]. In secondo luogo, sempre per il tramite della «piattaforma informatica INPS» [91] gli utilizzatori comunicano i diversi dati necessari per poter successivamente calcolare i compensi da accreditare ai prestatori, nella misura con gli stessi pattuita [92] nel rispetto di quella minima prevista. Anche sul punto la disciplina è differenziata, perché il legislatore ha previsto per le prestazioni occasionali acquisite tramite il «Libretto Famiglia» oneri meno stringenti [93], sia per quanto riguarda i dati che l’utilizzatore deve comunicare [94] sia, soprattutto, per quanto riguarda il termine entro il quale la comunicazione deve essere effettuata, [continua ..]
Anche la disciplina delle prestazioni occasionali si caratterizza, come già quella del lavoro accessorio, per una serie di vantaggi, dal punto di vista economico e normativo, che dovrebbero rendere anche la nuova forma di lavoro prepagato uno strumento idoneo sia ad evitare che alcune attività lavorative finiscano nell’area del sommerso, sia a favorire nuove occasioni di lavoro [105], così da contribuire alle dinamiche del mercato del lavoro [106]. Dal punto di vista economico il maggiore vantaggio per entrambe le parti consiste in ciò che, confermando le «finalità essenzialmente contributive» [107] del lavoro prepagato, il legislatore ha previsto che i compensi percepiti dal prestatore occasionale «sono esenti da imposizione fiscale» [108], così da offrire la possibilità di comprimere il costo del lavoro. Sempre dal punto di vista economico, al vantaggio fiscale si aggiunge, per le prestazioni occasionali acquisite tramite il «Libretto Famiglia», quello contributivo [109], perché i contributi sono dovuti in misura inferiore a quella prevista per il lavoro subordinato. A tali vantaggi economici si aggiungono quelli normativi, principalmente connessi con il grado di flessibilità della organizzazione di lavoro [110] che anche la nuova forma di lavoro prepagato consente di realizzare, superiore ad ogni altra forma contrattuale. Flessibilità non soltanto in uscita, in virtù della durata predeterminata del rapporto e quindi della esclusione della applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti ma anche, e soprattutto, in entrata, in virtù della possibilità di realizzare un inserimento soltanto temporaneo nella organizzazione produttiva, nel numero e per il tempo necessario, dei lavoratori di volta in volta dotati delle competenze e professionalità richieste. Tant’è che sembra possibile affermare che il legislatore abbia adottato, per definire il soggetto che riceve la prestazione occasionale, il termine «utilizzatore», per la ragione che il rapporto fra quest’ultimo e il prestatore è rarefatto, come quello che si instaura, in virtù del contratto di somministrazione di lavoro, fra il lavoratore somministrato e, appunto, l’«utilizzatore» della sua [continua ..]
Costituisce una rilevante innovazione rispetto alla disciplina che caratterizzava il lavoro accessorio anche la previsione esplicita [116] di un apparato sanzionatorio per la violazione di alcune prescrizioni relative alle prestazioni occasionali. Al riguardo, particolarmente rilevante appare la previsione della sanzione civile [117] della trasformazione autoritativa del rapporto «in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato» [118], che si applica quando risulti violato uno dei due limiti quantitativi indicati dal legislatore [119]. Nonostante il silenzio del legislatore, sembra possibile affermare che il rapporto «a tempo pieno e indeterminato» risultante dall’applicazione della sanzione sia un rapporto di lavoro subordinato [120]. Poiché, però, tale sanzione civile è prevista soltanto per la violazione di uno dei due limiti quantitativi indicati dal legislatore, si pone la questione di capire quali conseguenze possano derivare dalla violazione degli altri limiti previsti dal legislatore, non soltanto quantitativi ma anche qualitativi, e comunque quando, in violazione del principio generale stabilito dal primo comma dell’art. 54-bis, le prestazioni occasionali risultino acquisite senza rispettare «i limiti» e «le modalità di cui al presente articolo» [121]. Ad esempio, quando risulti violato il divieto generale previsto dal quinto comma dello stesso art. 54-bis [122]. Al riguardo, sembra doversi condividere l’opinione [123] secondo la quale il mancato rispetto di una delle diverse condizioni, sostanziali o formali, cui il legislatore subordina la legittima «possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali» [124], determini la conseguenza che si dovrà in tal caso «procedere alla qualificazione o riqualificazione corretta del rapporto, sulla base dell’accertamento in concreto delle caratteristiche e delle modalità di effettiva esecuzione» [125]. Peraltro, sembra anche possibile affermare che tale riqualificazione del rapporto sia consentita anche nella ipotesi in cui il mancato rispetto di una delle diverse condizioni cui il legislatore subordina la legittima possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali sia conseguenza delle «informazioni incomplete o non [continua ..]
Come anticipato, sono numerosi gli aspetti della disciplina delle «prestazioni occasionali» che inducono ad affermare che il legislatore ha ritenuto che tali prestazioni possano essere svolte anche in regime di subordinazione [131]. Ed infatti, anzitutto, il legislatore ha adottato, per definire il soggetto interessato ad acquisire le prestazioni occasionali, il termine «utilizzatore» che, secondo una lunga tradizione del diritto del lavoro italiano [132], identifica una situazione che può caratterizzarsi per l’esercizio dei tipici poteri del datore di lavoro [133]. In secondo luogo, il legislatore ha previsto la possibilità di applicare una disciplina, qual è quella sull’orario di lavoro, che presuppone un vincolo di orario e, quindi, la subordinazione [134]. In terzo luogo, al fine di stabilire la «misura minima oraria del compenso» per il «settore agricolo», il legislatore fa riferimento «all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» [135]. Inoltre, con le modifiche introdotte dalla legge n. 205/2017, il legislatore ha previsto la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali anche per l’organizzazione del servizio degli “steward” negli impianti sportivi [136]. Tale attività sembra richiedere necessariamente che lo “steward” sia soggetto ad un vincolo di subordinazione [137], come del resto riconobbe espressamente la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro con la circolare del 6 maggio 2009 [138]. Infine, per il caso di superamento di uno dei due limiti quantitativi indicati dal comma 20 [139], il legislatore ha espressamente previsto che la trasformazione del rapporto imposta in via sanzionatoria riguardi la sua estensione temporale, senza nulla prevedere in ordine alla sua natura [140]. E ciò, a differenza di quanto prevedeva l’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 che, per l’ipotesi di trasformazione autoritativa dei contratti di lavoro a progetto, prevedeva espressamente che gli stessi si convertissero in «rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato» [141], dunque con una [continua ..]
Le considerazioni che precedono impongono di valutare la legittimità costituzionale della disciplina delle prestazioni occasionali alla luce del principio di indisponibilità del tipo legale [143]. Ed infatti, con la sentenza n. 121/1993, la Consulta ha chiarito che in relazione al contratto di lavoro subordinato una questione di qualificazione [144] si pone sia rispetto al singolo concreto assetto di interessi che si sia realizzato nel corso dello svolgimento del rapporto, eventualmente in contrasto con il programma negoziale, sia rispetto all’assetto di interessi che sia stato tipizzato in via generale ed astratta dal legislatore [145]. In tal senso, una questione di indisponibilità del tipo si pone non soltanto nella «sfera privata», ma anche con riguardo alla «sfera di azione del legislatore» [146]. In particolare, con riguardo alla seconda sfera, tale rilevante questione si pone nelle ipotesi in cui l’assetto di interessi tipizzato dal legislatore in relazione a speciali rapporti di lavoro o a nuovi tipi o sottotipi di contratto di lavoro [147] appaia destinato a realizzare anche l’aspetto più significativo dell’assetto di interessi che caratterizza tipicamente il lavoro subordinato [148] e che, con espressione descrittiva e sintetica, e con riguardo ai particolari obblighi assunti dal lavoratore [149], viene tradizionalmente definito come «inserimento di quest’ultimo nell’organizzazione del datore di lavoro» [150]. In tali ipotesi, infatti, secondo la Consulta, il legislatore ordinario nel dettare la disciplina di tali speciali rapporti di lavoro o di tali nuovi tipi di contratto di lavoro non potrebbe legittimamente escludere le tutele dirette a dare attuazione ai diritti che la Costituzione attribuisce al lavoratore subordinato [151], perché tali tutele devono trovare necessaria attuazione in tutti i casi in cui i contratti appaiano, per l’assetto di interessi tipizzato, «destinati a dar luogo a rapporti che presentino i caratteri oggettivi propri del lavoro subordinato» [152]. In tal senso, quindi, alle norme di legge ordinaria non è consentito di realizzare l’effetto di «separare la subordinazione dallo statuto protettivo del lavoratore» [153], ove tale statuto protettivo trovi fondamento nelle norme della [continua ..]
La considerazione del principio di indisponibilità del tipo legale potrebbe dunque indurre l’interprete ad affermare che la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali contenuta nell’art. 54-bis sia costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con quel principio. E ciò in quanto il legislatore non ha escluso ma, anzi, sembra avere espressamente previsto che il prestatore possa svolgere la sua attività con vincolo di subordinazione [162] e, ciò nonostante, ha predisposto a sua tutela soltanto un «mini statuto protettivo» [163] che non dà piena attuazione a tutte le norme costituzionali poste a tutela del lavoro subordinato [164]. Pertanto, la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali contenuta nell’art. 54-bis dovrebbe ritenersi in contrasto con il principio di indisponibilità del tipo legale anche ove di tale principio si volesse adottare la lettura riduttiva secondo la quale esso vincolerebbe il legislatore ordinario soltanto «nel senso di impedirgli di tutelare in modo diverso tra loro rapporti di lavoro che sono, invece, in base ai criteri prescelti dal legislatore stesso, equivalenti tra loro» [165]. Peraltro, non sembra che la questione della indisponibilità del tipo legale possa essere esclusa affermando che il legislatore con l’art. 54-bis non impone una certa qualificazione delle prestazioni occasionali e che queste sono, anzi, «volutamente non qualificate dal legislatore» [166]. Ed infatti, se la funzione del principio di indisponibilità del tipo legale è quella di escludere che una legge ordinaria possa avere l’effetto di separare la subordinazione dallo statuto protettivo del lavoratore, ove tale statuto protettivo trovi fondamento nelle norme della Costituzione [167], allora deve ritenersi che al legislatore ordinario sia impedito di realizzare quell’effetto non soltanto imponendo una diversa qualificazione dell’assetto di interessi tipizzato [168], ma anche escludendo la qualificazione. E ciò anche perché, per la natura delle tutele previste dalla Costituzione, il principio di indisponibilità del tipo non consente al legislatore ordinario neppure di escludere il potere del giudice di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato se le sue concrete [continua ..]