Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Prescrizione e stabilità del rapporto di lavoro dopo le riforme sul regime sanzionatorio dei licenziamenti (di Emanuela Fiata (Dottore di ricerca in diritto del lavoro))


Il contributo analizza il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro sollevato dalle riforme sul regime sanzionatorio dei licenziamenti e formula alcune proposte di revisione dell’istituto.

Employment's stability and work credits' prescription following the reforms of the dismissal’s sanctions regime

The essay deals with the doctrinal and jurisprudential debate on the beginning of the work credits’n prescription, raised by the reforms of the dismissal’s sanctions regime, and formulates some proposals for the revision of the institute.

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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La giurisprudenza costituzionale - 3. La giurisprudenza ordinaria e l'ampliamento delle ipotesi di "metus" - 4. Il nuovo art. 18 della legge n. 300/1970 e il c.d. contratto a tutele crescenti - 5. Le ricostruzioni della dottrina - 6. I primi orientamenti giurisprudenziali - 7. La decorrenza della prescrizione nel lavoro pubblico - 8. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Premessa

Il tema “classico” della prescrizione dei crediti di lavoro [1], caratterizzato da approdi giurisprudenziali e dottrinali oramai consolidati da oltre mezzo secolo, è tornato di attualità a seguito della riformulazione dell’art. 18 St. Lav. ad opera della legge n. 92/2012 [2] e dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015. La frammentazione del regime sanzionatorio dei licenziamenti e la complessa graduazione di tutele che da tali interventi normativi deriva hanno infatti rimesso in discussione il regime di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore enucleato dalla giurisprudenza costituzionale con la “rivoluzionaria” [3] sentenza del 10 giugno 1966, n. 63, che, come noto, ancorava il regime di decorrenza dell’istituto al concetto del “metus”, cioè sul timore del licenziamento che il lavoratore subordinato potesse avere nel rivendicare i propri crediti di lavoro. Le recenti riforme in tema di licenziamento non hanno preso in considerazione la inevitabile connessione tra la decorrenza di tale “suggestivo” [4] istituto e la stabilità del rapporto di lavoro, identificata, come noto, dal diritto vivente con lo speciale regime protettivo della reintegrazione ex art. 18, legge n. 300/1970, nel testo previgente alla legge n. 92/2012 [5]. Pertanto, come prevedibile, in dottrina ci si è chiesti se, stante il nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti, possa ancora considerarsi valido il principio secondo cui il termine di prescrizione breve, e altresì quello della prescrizione presuntiva decorre durante il rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici e i lavoratori di imprese in cui trova applicazione l’art. 18 della legge n. 300/1970, mentre, per le altre categorie di lavoratori, cui si applica il recesso ad nutumo la c.d. stabilità obbligatoria, la decorrenza è differita alla cessazione del rapporto. In altri termini, se l’art. 18 St. lav., come riscritto dalla legge Fornero, e il d.lgs. n. 23/2015 possano oggi assicurare quei requisiti di stabilità che consentono al lavoratore di non farsi paralizzare, nel far valere il suo diritto di credito, dal timore di essere licenziato. Né si è fatto attendere l’intervento della giurisprudenza che, chiamata a valutare la [continua ..]


2. La giurisprudenza costituzionale

Come noto, la Consulta, con la sentenza n. 63/1966, sottraendo il decorso della prescrizione alle regole proprie del diritto civile, affermò l’incostituzionalità degli artt. 2948, nn. 4 e 5, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 Cod. Civ., nella parte in cui consentono la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro [7]. In particolare, la Corte, rilevata l’irrinunziabilità del diritto alla retribuzione sancita nell’art. 36 Cost. e considerato che, in pendenza del rapporto ed a causa del timore del licenziamento, l’inerzia del lavoratore poteva essere equiparata ad una vera e propria rinuncia determinata da una situazione di inferiorità psicologica, pur non sposando la radicale tesi dell’imprescrittibilità del diritto alla retribuzione [8], aveva dichiarato illegittime per contrasto con l’art. 36 Cost. quelle norme che da tale inerzia-rinuncia facevano derivare effetti preclusivi di ogni successiva rivendicazione. A seguito, poi, dell’entrata in vigore delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 la Corte costituzionale è, in parte, tornata sui suoi passi, affermando l’impedimento della decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro, solo per quei rapporti non dotati di stabilità, per i quali può certamente permanere l’impedimento per il lavoratore a far valere i propri diritti. Ed infatti, dapprima, con le sentenze del 20 novembre 1969, n. 143 e del 29 aprile 1971, n. 86 [9], la Corte costituzionale, con riguardo ai pubblici dipendenti precisò così la portata della sentenza n. 63/1966 nel senso che la sospensione della decorrenza della prescrizione doveva essere riconosciuta solo a quei lavoratori il cui rapporto di diritto privato non fosse dotato di quella resistenza che caratterizza i rapporti di impiego pubblici, in considerazione del loro particolare regime di stabilità del posto di lavoro.  Poi, con la sentenza 12 dicembre 1972, n. 174, la Consulta affermò l’esclusione da quel beneficio dei dipendenti privati che rientravano nel campo di applicazione della stabilità reale del posto di lavoro, nel frattempo garantita con l’art. 18 della legge n. 300/1970. La logica di fondo di tale impostazione risiedeva nel presupposto che solo per i lavoratori protetti dalla stabilità c.d. reale il metus sarebbe stato [continua ..]


3. La giurisprudenza ordinaria e l'ampliamento delle ipotesi di "metus"

Il nuovo quadro, delineato dalle novità legislative e dagli interventi della Corte costituzionale, ha ottenuto dopo qualche anno il definitivo suggello delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la pronuncia di illegittimità costituzionale del 1966, non indicando a quali fattispecie intendesse in realtà riferirsi, doveva intendersi limitata a quei soli rapporti privi di un regime di stabilità. In tale prospettiva, il carattere della stabilità, requisito necessario per evitare il differimento del termine prescrizionale, è da riconoscere per “ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l’efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale affidi al giudice il sindacato su tale circostanza e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo” [10]. Nel corso del tempo, poi, la giurisprudenza ha condizionato l’applicabilità di tale regola alla verifica dell’effettivo atteggiarsi del rapporto e della sussistenza nel caso concreto di una plausibile condizione di metus del lavoratore, a prescindere dalla disciplina formalmente applicabile al rapporto di lavoro. Basti pensare a rapporti originariamente esclusi dalla tutela reale quali il lavoro falsamente autonomo, il lavoro in nero, le serie di contratti di lavoro a termine stipulati in frode alla legge, in ordine ai quali la giurisprudenza ritiene necessario verificare il concreto atteggiarsi dal rapporto di lavoro in relazione all’effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus del lavoratore, ai fini dell’individuazione del regime di decorrenza della prescrizione [11]. O, ancora, alle pronunzie che, nel caso di violazione del divieto di intermediazione o interposizione, affermano che la stabilità va accertata con riferimento alle effettive modalità di svolgimento del rapporto, restando di conseguenza escluso che la stabilità propria di rapporti anche formalmente costituiti con l’effettivo datore di lavoro possa estendersi al rapporto del lavoratore fittiziamente assunto dall’intermediario [12]. Ancora più significative appaiono le pronunzie che, con riferimento a casi di c.d. [continua ..]


4. Il nuovo art. 18 della legge n. 300/1970 e il c.d. contratto a tutele crescenti

In tale contesto è intervenuta la riscrittura dell’art. 18 St. Lav., con cui, come si è detto, è stata superata l’originaria unitarietà della tutela reale che la legge n. 300/1970 riconosceva ad ogni ipotesi di invalidità del licenziamento, nullo, inefficace o annullabile. Con l’entrata in vigore della legge n. 92/2012 [15], il regime della tutela indennitaria, anche con riferimento ai rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 St. Lav., diviene infatti la regola ordinaria in caso di licenziamento ingiustificato, derogabile dal giudice solo in presenza di circostanze eccezionali unicamente connesse a specifiche causali di licenziamento. Ed infatti, in estrema sintesi, può rilevarsi che se la disciplina del licenziamento nullo è rimasta pressoché identica a quella preesistente, per i licenziamenti di carattere disciplinare la reintegrazione è disposta dal giudice solo quando il fatto contestato sia insussistente o rientri tra gli illeciti punibili dalla contrattazione collettiva con una sanzione conservativa. Una distinzione ancor più problematica è prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, in relazione ai quali la reintegrazione nel posto di lavoro consegue esclusivamente all’accertamento giudiziale della “manifesta insussistenza del fatto” e, per di più, in tal caso, la tutela reintegratoria è rimessa alla discrezionalità del giudice. Infine, per il licenziamento inefficace la reintegrazione non è affatto contemplata, risolvendosi la condanna nell’attribuzione al lavoratore di una indennità risarcitoria compresa tra sei e dodici mensilità di retribuzione. In linea di continuità con la Riforma Fornero, il d.lgs. n. 23/2015 [16], attuativo della legge n. 183/2014, ha ridisciplinato la materia dei licenziamenti per il contratto a tempo indeterminato cd. a tutele crescenti. In particolare, l’art. 2 del decreto si è limitato a riconoscere il rimedio della reintegra solo nei casi di licenziamento discriminatorio, nullo o orale (è, altresì, venuto meno quantomeno esplicitamente il riferimento al motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.) e il quantum della tutela indennitaria previsto è stato notevolmente ridimensionato. A ciò si aggiunga [continua ..]


5. Le ricostruzioni della dottrina

Già all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012 in dottrina si sono manifestati opposti orientamenti che vanno da una più attenuata considerazione delle modifiche introdotte dal legislatore alla disciplina della reintegrazione nel posto di lavoro, ritenute tali da non incidere sul regime prescrizionale in costanza di rapporto, ad altri più orientati a ritenere che la nuova disciplina dei licenziamenti non garantisca quei rigorosi requisiti di stabilità [17] richiesti per consentire il decorso dei termini prescrizionali in costanza di rapporto. Una prima ricostruzione ritiene che “le modifiche all’art. 18 possano continuare a tutelare il lavoratore in modo tale da consentire la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, poiché la tutela derivante dal nuovo art. 18, pur non essendo più quella reale alla quale faceva riferimento la giurisprudenza relativa alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, è pur sempre idonea a consentire al lavoratore di esercitare i propri diritti, senza temere di essere licenziato; motivo per il quale la Corte costituzionale (Corte Cost. 10 giugno 1966, n. 63) aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 2948 n. 4 nella parte in cui prevedeva la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi anche in costanza di rapporto di lavoro” [18]. In tale prospettiva, avrebbe “un peso significativo la permanente operatività della reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” [19] e nella tutela assicurata contro il licenziamento illegittimo ex art. 1345 c.c. degli efficaci strumenti di tutela dei diritti del lavoratore. Ciò, secondo tale ricostruzione, essenzialmente perché l’ordinamento continua, anche dopo la legge n. 92/2012, a sanzionare con l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ed il completo ristoro del danno economico proprio i licenziamenti ritorsivi e discriminatori, che sono poi quelli più strettamente connessi con il cd. metus, peraltro a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro [20]. Altre ricostruzioni, sulla scorta di argomenti opposti rispetto a quelli fin qui richiamati, hanno sostenuto invece che, anche nelle imprese con più di quindici dipendenti, la [continua ..]


6. I primi orientamenti giurisprudenziali

Come era prevedibile, l’intervento della giurisprudenza non si è fatto attendere. Con una prima sentenza il Tribunale di Milano [28] si è pronunciato sulla richiesta di un lavoratore part-time di differenze retributive dal luglio 2007 in poi, sul presupposto che le modalità di calcolo del trattamento retributivo applicate ai lavoratori a tempo parziale fossero meno favorevoli rispetto a quelle dei lavoratori full time. Con riguardo all’eccezione di prescrizione formulata dal datore di lavoro, la sentenza ha considerato non prescritti i crediti dei lavoratori ritenendo che, dall’entrata in vigore della legge n. 92/2012, che ha modificato l’art. 18 St. lav. introducendo ipotesi di tutela meramente indennitaria, anche i lavoratori dipendenti di un’azienda ricadente nell’area di applicazione della tutela reale possano incorrere – per la durata della relazione lavorativa – nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni. Di conseguenza, mentre per i crediti esigibili prima del 18 luglio 2007, il lavoratore bene aveva fatto a non rivendicare nulla, considerandoli prescritti e dunque non più invocabili in quanto estinti sotto l’egida della vecchia normativa sui licenziamenti, diversamente, per i crediti esigibili successivamente, la rivendicazione giudiziale veniva accolta, applicando il diritto vivente anzi ricordato alla ritenuta mutata condizione di stabilità, con conseguente postergazione del momento della decorrenza della prescrizione alla cessazione del rapporto di lavoro. Del resto, secondo la richiamata pronunzia, costituisce già orientamento giurisprudenziale quello per cui “la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus” del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall’inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente “ex post”, riconosce, applicando, quindi, la relativa disciplina legale” [29]. A nulla, inoltre, rileva il “permanere della tutela reale nei casi di licenziamento ritorsivo (e dunque anche di [continua ..]


7. La decorrenza della prescrizione nel lavoro pubblico

Un’ultima considerazione si impone con riferimento al decorso della prescrizione per i crediti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La sentenza della Consulta del 1966, nella sua motivazione, e poi in maniera più specifica la successiva sentenza n. 143/1969, hanno sottolineato la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego. Secondo la Corte questa «forza di resistenza è data da una disciplina che normalmente assicura la stabilità del rapporto, o dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l’illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti» [34]. Per questa ragione si è ammesso che nei rapporti di lavoro intercorrenti con lo Stato o con enti pubblici minori  [35] non vi fosse necessità di alcuna deroga rispetto alla normale disciplina codicistica della prescrizione. E così, nel solco di tale tralaticio orientamento, sino al 2012 non si è dubitato del fatto che, per i diritti dei lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato [36] e non contrattualizzato, la prescrizione decorresse durante il rapporto di lavoro. Con la modifica dell’art. 18 St. Lav. operata dalla legge n. 92/2012 si è acceso il dibattito tra chi sosteneva l’applicazione del nuovo testo dell’art. 18 anche al lavoro pubblico contrattualizzato e quanti, di contro, riaffermavano la specialità del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sostenendo l’incostituzionalità di una tutela meramente economica in caso di licenziamento illegittimo [37]. Incertezza aggravata dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015 che, come noto, non contiene una espressa esclusione del lavoro pubblico dal campo di applicazione delle norme ivi contenute, né una applicazione condizionata come previsto nella legge n. 92/2012 e che, anche in questa occasione, ha diviso la dottrina in ordine alla sua applicabilità al pubblico impiego privatizzato [38]. La questione, come noto, è stata risolta dal legislatore con l’emanazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 75/2017 che ha modificato l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e ha previsto, in caso di illegittimità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di [continua ..]


8. Considerazioni conclusive

I contrasti esaminati costituiscono l’occasione per un ripensamento generale dell’istituto e un aggiornamento dei principi in tema di decorrenza della prescrizione, formulati dalla giurisprudenza degli anni ’60 e ’70 in un contesto socio-economico molto diverso rispetto a quello attuale. Del resto, prima ancora della modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori ad opera della legge n. 92/2012, è stato correttamente evidenziato che oggi “più che sul versante della mancata applicazione dei minimi salariali le insufficienze di tutela si manifestano nel mercato del lavoro dove la posizione di debolezza del lavoratore è determinata anzitutto dalla discontinuità dell’occupazione” e che “la non decorrenza della prescrizione – come garanzia conservativa dei crediti a fronte dell’inadempimento datoriale e, in definitiva, come tutela rafforzata del diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente – non è più in primo piano nella scala delle istanze sociali giuridificate dal diritto del lavoro” [41]. In tale prospettiva, è proprio nell’evoluzione del mercato del lavoro “la ragione dell’obsolescenza della disciplina stabilita dalla Corte costituzionale per la prescrizione dei c.d. diritti retributivi del lavoratore; e ciò nonostante il rilevante tasso di incertezza che tale disciplina comporta per effetto del collegamento del dies a quo a un presupposto – quello della stabilità del rapporto – per sua natura variabile nel tempo” [42]. Entrambi gli orientamenti esaminati – quello che continua a sostenere l’applicabilità del doppio binario del regime della prescrizione enucleato dalla giurisprudenza costituzionale, nonostante le recenti riforme del regime sanzionatorio dei licenziamenti, e quello che ritiene invece che la prescrizione dei crediti di lavoro debba ritenersi sospesa in costanza di rapporto a prescindere dalle dimensioni dell’impresa –, si basano su argomentazioni suggestive ma, ad avviso di chi scrive, non dirimenti, proprio perché, in entrambi i casi, risultano incapaci di sopravanzare definitivamente, sul piano letterale o su quello logico, l’interpretazione avversa. Ed infatti, all’impostazione che propende per la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto anche dopo la riforma [continua ..]


NOTE