La legge n. 142/2001 ha regolato come noto la figura del socio lavoratore innescando un intenso dibattito (invero già avviatosi prima dell’approvazione della legge speciale) in merito alle relazioni tra il rapporto associativo e il rapporto di lavoro che si vengono a instaurare con il socio-lavoratore. Le questioni connesse alla prevalenza dell’uno piuttosto che dell’altro e le riflessioni – sviluppate sia in ambito gius-lavoristico sia da parte della dottrina commercialistica – in merito alla loro relazione (in termini di collegamento negoziale/funzionale) offrono ancora oggi l’occasione per una riflessione, da una prospettiva societaria, su tali elementi. Il presente contributo, pertanto, ne tiene conto e cerca di osservarli attraverso il prisma della riforma societaria del 2003 che, come noto, è intervenuta in termini sistematici e radicali anche sulla disciplina civilistica delle società cooperativa di cui vengono pertanto presi in considerazione i principi e gli istituti che più possono contribuire a definire il ruolo della mutualità e, al contempo, quello del lavoratore.
The concept of «mutuality» according to Law no. 142/1990. Remarks in light of company law rules Law no. 142/2001 introduced in the Italian jurisdiction a specific set of rules to be applied to employees who were also member of a company (namely worker members). These new rules immediately triggered an intense debate among scholars concerning the interactions among the role of member of a company and an employment relationship. Both company and employment law scholars started to discuss which was the prevailing element (work/
membership) providing with the chance to carry on an updated assessment on such profiles from a company law perspective. This essay takes into account the main opinions recorded among scholars on this point during the last two decades and tries to analyze them through the company law rules’ prism and its 2003 reform. The reform has indeed significantly amended the traditional legal framework (and view) of mutual corporations whose principles and main rules will be considered in this essay to (try to) reshape the concept of ‘mutuality’ and the role of the employees inside a company.
1. Il travagliato approdo alla Legge n. 142/2001
Secondo una prospettiva di diritto societario, la disciplina delle società di cooperazione e lavoro costituisce indubbiamente un fertile terreno per considerazioni di ordine sistematico sia con specifico riguardo alla figura del socio lavoratore, sia con riferimento alle ricadute sulla nozione di mutualità, soprattutto in seguito alla riforma societaria del 2003 [1].
In effetti, i temi che si sviluppano sulla base della disciplina civilistica, e più in particolare intorno alle previsioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (di seguito, semplicemente, la “Legge n. 142/2001”) – con specifico riguardo ai rapporti gerarchici tra il rapporto associativo, che lega il socio cooperatore all’organizzazione dell’impresa cooperativa, e quello lavorativo, funzionale invece all’attuazione dello scopo mutualistico – risultano ancora attuali e di sicuro interesse.
Anche dall’angolazione commercialistica, la dimensione storica del fenomeno e la sua evoluzione risultano essenziali per l’interprete [2]. Non si può pertanto dimenticare che – prima dell’approvazione della legge n. 142/2001 e ancora nel vigore della legge n. 297/1982 – era acceso il dibattito proprio in merito al profilo evidenziato.
Una parte della letteratura infatti riteneva che, in capo al socio lavoratore di cooperativa, sussistesse esclusivamente un rapporto di tipo associativo: in altri termini, il patto sociale di cooperazione si poneva, secondo tale ricostruzione, quale fonte esclusiva del rapporto di lavoro, rimanendo, al contrario, sullo sfondo (o addirittura assente), il rapporto di natura sinallagmatica fondato sullo scambio tra retribuzione e lavoro [3].
Di conseguenza, da una parte, il socio cooperatore diveniva – per effetto del contratto sociale – il destinatario di un fascio di diritti economico-amministrativi allo stesso tempo complesso e particolarmente caratterizzante e, dall’altra parte, si ponevano conseguenze anche sotto il profilo dell’inquadramento della nozione di mutualità, posto che le finalità mutualistiche – secondo tale ricostruzione – finivano per essere realizzate grazie al contratto sociale nel quale il rapporto di lavoro affondava le proprie radici trovandovi al contempo la propria genesi. Coerentemente, gli elementi tipici del rapporto di subordinazione (in primis, la conflittualità con la parte datoriale e l’etero-determinazione) si ritenevano dissolti, fino a scomparire, all’interno del rapporto societario.
Su tali posizioni si attestava la stessa Corte Costituzionale, seguita poi da alcune rilevanti pronunce della Corte di Cassazione [4].
Per altre voci, invece, in capo al socio lavoratore di cooperativa era individuabile sia un rapporto di tipo associativo che un [continua..]