Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Età pensionabile e fondi bilaterali: la necessità di un ripensamento (di Giuseppe Sigillò Massara (Professore Aggregato di diritto del lavoro presso la Link Campus University di Roma))


Il saggio si propone di indagare il ruolo che possono assumere i fondi di solidarietà bilaterali di fronte alla progressiva senilizzazione della società e al conseguente innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione. In particolare, il saggio auspica che i fondi si facciano promotori di strategie di active and healthy ageing, per mezzo del rafforzamento delle loro funzioni formative, nonché attraverso nuovi strumenti di avvicinamento graduale alla pensione, eventualmente anche in termini di “staffetta generazionale”.

Retirement age and bilateral funds: the need for a reconsideration

The essay aims to investigate the role of bilateral solidarity funds in the face of progressive senility of society and the consequent rise in the pension access requirements. In particular, the essay wishes that the funds will become promoters of active and healthy aging strategies, by means of strengthening their educational functions, as well as through new tools for progressive approximation to the board, including in terms inter-generational staff turnover.

1. L’innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento ... La progressiva senilizzazione della società italiana – e, più in generale, europea [1] – ha spinto da tempo il legislatore a continue operazioni “di manutenzione” sulla disciplina pensionistica [2], finalizzate sia (e soprattutto) al contenimento e alla riduzione della spesa, che alla garanzia della effettività delle prestazioni pagate [3]. L’obiettivo è perseguito, in particolare, per mezzo di un innalzamento dei requisiti – specie quello anagrafico – di accesso alla prestazione pensionistica, che, abbandonata ogni gradualità propria delle riforme operate a metà anni ‘90 e nel primo decennio del nuovo millennio [4], vengono agganciati secondo un meccanismo a “pilota automatico” agli incrementi delle attese di vita [5], non prima di aver subìto un immediato repentino incremento [6] (anch’esso, peraltro, destinato a ulteriori futuri aumenti graduali). 2. (Segue) ... e l’impatto sugli strumenti di ricambio generazionale L’operazione, per quanto comprensibile e, in larga parte, condivisibile, ha impattato in modo rilevante su quegli strumenti di fonte legislativa e, per quanto qui di maggiore interesse, contrattual collettiva che – anche in misura “patologica” [7] – erano stati utilizzati come misure per favorire il rinnovamento della forza lavoro impiegata e la riorganizzazione aziendale per mezzo dell’estro­missione “dolce” dei lavoratori anziani, accompagnati al pensionamento. All’esito delle revisioni dei requisiti di accesso alla pensione, infatti, è divenuta del tutto evidente la necessità di un ripensamento profondo delle politiche di gestione degli esuberi. E non tanto perché, per lungo tempo, è stata e sarà “svuotata” (o fortemente ridotta) la base esodabile delle aziende [8]; quanto perché lo spostamento in avanti dell’accesso alla pensione ha messo a nudo tutti i limiti di misure di corto respiro quali quelle messe in campo per mezzo di un utilizzo combinato degli ammortizzatori sociali e dei pensionamenti (precoci), che si contrappongono, invece, a quelle politiche di active aging e di prolungamento della vita lavorativa [9], sempre più fondamentali in un’ottica di lungo periodo [10]. 3. Fondi di solidarietà bilaterali e ricambio generazionale In quest’ambito, del tutto carente appare la configurazione assunta da fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. n. 148/2015, la cui finalità principale continua ad essere quella di gestione degli esuberi per mezzo dell’erogazione di un assegno straordinario di sostegno al reddito riconosciuto nell’abito dei processi di [continua..]

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