Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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La discriminazione su base sindacale nella recente giurisprudenza (di Alessandro Giuliani (Dottore di ricerca in Legislazione sociale europea nell’Università di Macerata))


L’attività e la libertà sindacale nonché il diritto di sciopero trovano la propria protezione nel diritto antidiscriminatorio di origine prima nazionale, poi europea, nonché nella previsione dell’antisindacalità delle condotte che limitano o impediscono tali diritti. D’altro canto, la tutela giudiziale costituisce la garanzia prima e ultima dell’effettività del diritto antidiscriminatorio, come confermato dai recenti arresti giurisprudenziali che vanno nel senso del potenziamento del diritto di protezione sindacale.

Discrimination on grounds of membership to a trade union in recent case law

Trade union activity and freedom as well as right to strike are protected by national and european anti-discrimination law, but also by legal procedure provided to combat anti-union conducts restricting or stopping those rights. On the other hand, legal protection ensures the effectivity of anti-discrimination law, as confirmed by recent case law empowering trade union activity law.

1. Il diritto antidiscriminatorio e la previsione dell’antisindacalità delle condotte: un diritto di “protezione” sindacale La libertà dell’organizzazione sindacale e il diritto di sciopero, tra i principi fondanti dell’ordinamento costituzionale, al fine del loro pieno ed effettivo esercizio, necessitano di tutele tanto in sede di prevenzione in chiave antidiscriminatoria, quanto in sede giudiziale in termini di giustiziabilità delle condotte violative di tali diritti. Affinché questi ultimi siano garantiti all’interno dei singoli rapporti di lavoro, è necessario innanzitutto che sia previsto in via generale il divieto di discriminazione sindacale e che, quindi, un comportamento che si configuri come antisindacale ovvero come discriminatorio, sia giustiziabile. A ben vedere, se la libertà sindacale consiste nel riconoscimento del diritto di costituire e aderire ad organizzazioni sindacali, elaborare liberamente i propri statuti, eleggere i propri rappresentanti, formulare il proprio piano d’azio­ne, organizzare e svolgere, sulla base di questo, la propria attività, anche negoziale [1], il diritto di sciopero costituisce lo strumento attraverso il quale tale libertà può concretizzarsi e divenire azione, al fine della rivendicazione di migliori condizioni di lavoro e di vita. Non sfugge infatti che il diritto alla contrattazione collettiva e lo strumento dello sciopero delineano due profili essenziali della libertà sindacale, dal momento che senza una minaccia e una pratica di conflitto, non vi sarebbe il pungolo per i datori di lavoro a contrattare con i sindacati [2], che per tale via possono agire per la protezione degli interessi dei lavoratori e per la rivendicazione dei loro diritti. In un quadro siffatto, da un lato la tutela dell’azione collettiva da parte dagli organismi locali delle associazioni sindacali trova attuazione nella previsione, all’art. 28 Stat. Lav., del procedimento di repressione della condotta antisindacale [3], mentre la difesa della libertà sindacale dei singoli troverebbe riconoscimento nel diritto individuale a non subire discriminazioni per ragioni sindacali, nell’ambito del rapporto di lavoro [4], essendo vietata qualsiasi condotta datoriale idonea a limitare l’esercizio della libertà sindacale dei lavoratori, al fine di tutelare l’interesse dei singoli a non essere pregiudicati in base alla propria affiliazione o partecipazione alle attività sindacali, e, indirettamente, l’interesse sindacale delle stesse organizzazioni sindacali [5]. La portata del divieto di discriminazione concerne in particolare le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, nonché alla promozione di carriera; l’accesso ai vari tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, inclusi i programmi di [continua..]

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