Il principio di specialità, proprio del diritto della navigazione, riguarda anche il rapporto di lavoro del personale di volo. L’autrice analizza la disciplina speciale del rapporto di lavoro nel settore del traporto aereo e si interroga sulla permanenza degli elementi di specialità in seguito all’evoluzione del diritto comune del lavoro. L’autrice ritiene che il principio di specialità oggi abbia carattere marginale. Infatti in un contesto caratterizzato da frequenti viaggi internazionali e transcontinentali il problema centrale è diventato la competizione fra sistemi regolativi e, quindi, l’identificazione della legge nazionale applicabile.
The discipline of the flight crew member relationship and the principle of specialty The law of the sea’s rule of speciality also concerns flight crew’s employment relationships. This essay aims to analyze the employment relationships’ special discipline in the air transport sector and criticize the permanence of elements of specialty as a result of the evolution of the common labour law. The author believes that rule of specialty became marginal. Indeed, in a context characterized by frequent international and transcontinental travels, the central problem has become the competition that raises among different regulatory systems and, hence, the identification of applicable national law.
1. Il principio di specialità del diritto della navigazione
Il principio di specialità [1] è fondativo del nostro diritto della navigazione, perché l’intera disciplina è orientata intorno a esso, se non altro in quanto giustifica l’esistenza del Codice e, di conseguenza, dell’intera area tematica e del suo rilievo scientifico. Né tali connotazioni si sono modificate in modo significativo sulla base di una più articolata visione del diritto dei trasporti [2], per le analogie esistenti con ambiti regolativi ulteriori, soprattutto di fronte a evidenti simmetrie nella regolazione dei contratti di utilizzazione dei veicoli [3]. Non vi è alcuna realistica possibilità di mettere in discussione questo criterio, non solo nel diritto italiano, ma rispetto a quello uniforme, non tanto per la centralità del Codice, quanto perché sono infinite le conferme della specificità degli istituti inerenti alle stesse questioni organizzative e tecniche. La riflessione deve muovere dalla conferma di questo canone fondamentale, che contribuisce a dare un significato allo stesso studio autonomo della navigazione.
Nella società contemporanea, così diversa da quella degli anni trenta, ci si deve chiedere se queste considerazioni possano valere per un ambito settoriale e, cioè, per il contratto di lavoro del personale di volo [4], rispetto all’idea del Codice e al suo successivo sviluppo. Del resto, non è originale osservare che il Codice stesso è stato adottato quando la navigazione aerea commerciale era all’esordio e, se rappresentava già una fattispecie importante sul piano economico, aveva poco a che vedere con quanto è diventata in seguito ed è ora, secondo modalità operative neppure paragonabili. Il Codice è imperniato sulla considerazione congiunta della navigazione marittima e di quella aerea [5], e questo parallelismo caratterizza l’intera struttura dell’atto normativo. L’intuizione è stata felice e, forse, inevitabile, conservando piena attualità, nonostante ci siano stati molti sviluppi separati dell’uno e dell’altro ambito.
Ci si deve domandare se la riconduzione al Codice della regolazione del rapporto di lavoro del personale di volo non sia stata condizionata da questa ricerca della simmetria e se non vi sia stata una naturale trasposizione delle stesse conclusioni consolidate sul contratto di arruolamento. Già dal punto di vista organizzativo, soprattutto oggi e, forse, molto meno negli anni trenta, ci si può chiedere se il parallelismo fra l’equipaggio marittimo [6] e quello aereo [7] possa giustificare la riconduzione di entrambi i contratti al diritto speciale o se non occorra una riflessione critica, senza che si metta in discussione la [continua..]