Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Convivenze di fatto e tutela dei superstiti tra problemi vecchi e nuovi (di Giovanna Pistore (Assegnista di ricerca nell’Università di Modena e Reggio Emilia, Centro Studi DEAL))


L’articolo analizza i problemi inerenti la tutela dei superstiti, anche alla luce dell’adozione della legge n. 76/2016 relativa alle convivenze di fatto. Dopo aver ricostruito i fondamenti della materia l’A., secondo un costante dialogo tra categorie civilistiche e previdenziali, dapprima disamina le questioni inerenti la mancata tutela previdenziale del convivente more uxorio, quindi riflette sulle incongruenze che in generale affliggono l’istituto della pensione ai superstiti, cercando di proporre possibili soluzioni.

More uxorio partnerships and protection of survivors between old and new problems

The essay analyzes the problems concerning the protection of survivors, even in the light of the adoption of law no. 76/2016 concerning de facto couples. After a recontruction of the insitution the A., trough an ongoing dialogue between civil and social security cathegories, first examines the issues related to the more uxorio partnerships, then reflects on the general aporias that afflict the protection of survivors, proposing possible solutions.

1. I termini della questione La legge 20 maggio 2016, n. 76, nell’introdurre l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinare le convivenze di fatto, ha anche previsto indirettamente l’estensione ai membri dell’unione civile delle tutele previdenziali [1]. Si dispone infatti che «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 20, legge n. 76/2016). Questo vale quindi pure per l’art. 13 del R.D. n. 636/39, che disciplina le tutele previdenziali per i familiari del lavoratore assicurato o pensionato defunto. Resta una questione irrisolta, che ha sollevato perplessità in dottrina e accesi dibattiti nell’opinione pubblica: l’esclusione, dall’ampliamento della tutela ai superstiti, del convivente di fatto. E di tale problema vogliamo occuparci, volgendo lo sguardo ai fondamenti degli istituti coinvolti per individuare i principali problemi e le possibili soluzioni. 2. La pensione ai superstiti tra previdenza, assistenza e solidarietà familiare La pensione ai superstiti assolve ad una tutela polifunzionale, al crocevia tra previdenza, assistenza e solidarietà familiare. La morte del lavoratore viene considerata un evento protetto, poiché «rappresenta per i familiari (...) anche il venir meno della fonte di reddito sulla quale fin a quel momento avevano potuto fare affidamento [2]». La pensione ai superstiti altro non è che il riflesso sul piano previdenziale di quegli obblighi di assistenza morale e materiale e mantenimento dei figli sanciti dagli artt. 29 e 30 Cost. ed esplicitati dagli artt. 143 e 147 c.c. [3]. L’istituto viene ricondotto in via mediata nell’alveo delle prestazioni previdenziali poiché è finanziato almeno in parte attraverso i contributi versati dal lavoratore deceduto, che abbia conseguito i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dalla legge [4]. Per converso le prestazioni ai superstiti, «se si ha riguardo alla posizione professionale dei soggetti che ne beneficiano, potrebbero, o meglio dovrebbero, rientrare in quelle forme di tutela previdenziale che si caratterizzano per essere estese a tutti i cittadini [5]», ossia nell’ambito dell’assistenza. Tali dati non sono ininfluenti, perché la diversa qualificazione della prestazione in [continua..]

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