Il tema della contrattazione collettiva applicabile alle società cooperative di produzione e lavoro è strettamente connesso con quello retributivo.
Il saggio parte, quindi, dall’esame della disciplina del trattamento economico per individuare il ruolo che la contrattazione collettiva assume nell’individuazione della retribuzione conforme ai parametri di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost. Particolare attenzione è dedicata ai c.d. contratti collettivi “pirata” e alla loro natura giuridica.
L’ultima parte dell’articolo si sofferma sul rapporto tra regolamento interno e contrattazione collettiva.
Collective Bargaining, Pirate Contracts and Regulations on determination of wage levels in producer and worker cooperative Collective bargaining applicable to producer and worker cooperative it’s deeply connected to wage levels.
This paper provides the analysis of emoluments’discipline to assess what role has the collective bargaining in the identification of salaries complying to the constitutional guidelines about sufficiency and proportionality.
The last paragraph will focus on the relation between internal regulation and collective bargaining.
1. Retribuzione e contrattazione collettiva nelle società cooperative di produzione e lavoro
Il tema della contrattazione collettiva applicabile alle società cooperative di produzione e lavoro è complesso e si intreccia con quello retributivo soprattutto per la prassi abbastanza frequente della stipulazione di contratti collettivi nazionali da parte di associazioni sindacali alternative ai sindacati confederali.
Il punto di partenza di questa analisi non può che essere il dato normativo.
La legge n. 142/2001, all’art. 6, comma 2, lett. a), attribuisce al regolamento il compito di richiamare il contratto collettivo applicabile ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
La disposizione ha fatto molto discutere. Se, infatti, la si dovesse interpretare come istitutiva di un obbligo per le società cooperative di applicare il contratto collettivo ai soci lavoratori difficilmente supererebbe il vaglio di legittimità costituzionale in relazione all’art. 39 Cost.
Appare preferibile, quindi, un’interpretazione della norma che intenda il riferimento ai contratti collettivi come meramente ricognitivo [1].
Il regolamento, cioè, deve soltanto esplicitare quale sia il contratto collettivo che si applica alla cooperativa, sussistendone i presupposti. In altre parole, il legislatore non impone attraverso il regolamento un’applicazione generalizzata del contratto collettivo, ma “l richiamo ai contratti collettivi applicabili deve essere inteso nel senso che nel caso in cui ci sia un contratto collettivo che la cooperativa voglia e debba applicare questo deve essere reso noto attraverso il regolamento [2].
La disposizione, inoltre, deve essere letta insieme all’art. 3 della legge n. 142/2001 che riconosce al socio lavoratore il diritto a un “trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”.
Con questa norma il legislatore ha inteso ribadire la parificazione della disciplina del trattamento economico del rapporto di lavoro nelle cooperative e nelle imprese capitalistiche, richiamando anche per il lavoro nelle cooperative i principi di proporzionalità e sufficienza previsti dall’art. 36 Cost. Ma mentre il principio di proporzionalità viene esplicitamente ripreso con una formula che ricalca il dettato costituzionale, il principio di sufficienza viene individuato nel minimo retributivo previsto, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine. Sotto tale profilo viene recepito per le cooperative il consolidato orientamento giurisprudenziale [3] che individua nella retribuzione fissata dal contratto collettivo quella rispettosa dei principi [continua..]