Lo scritto prende spunto da un recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, in materia di provvedimenti disciplinari adottati da un organo amministrativo collegiale, per concentrarsi sui principali snodi applicativi che caratterizzano il funzionamento del principio di collegialità, in generale, e le ipotesi di attività da parte del plenum del collegio, nello specifico.
The collegiality of administrative disciplinary bodies The script was inspired by a recent judgment of the Supreme Court of Cassation, section work, on disciplinary actions taken by a collegial administrative body, to focus on the main application joints that characterize the operation of the principle of collegiality, in general, and assumptions of assets by the plenum of the College, specifically.
Premessa
Collegia e concilia, esistono sin dall’antichità come forma di titolarità di uffici. In epoca preclassica la prima manifestazione di collegium si rinviene nella comunione della proprietà, e cioè nel condominio, istituto disciplinato giuridicamente per la prima volta nel consortium (sui heredes) [1]. Nel condominio romano prevale, però, l’autonomia nella volontà di ciascuno, e quindi l’idea individualistica [2].
Differente struttura relazionale interna presentano, invece, i collegi che sono sorti e si sono sviluppati nelle collettività associate in epoca classica [3]. A far data da quel momento, il collegio diviene l’organo attraverso il quale gli individui, riuniti in assemblee ed associati dalla comunanza dello scopo, assumono le deliberazioni necessarie al perseguimento dello scopo collettivo [4]. Il collegio in epoca classica coincide con la collettività e dall’uno e dall’altro si distinguono i singoli [5]. I collegi in Roma [6] sono improntati alla lex collegii (una sorta di statuto) che ne definisce gli organi e i criteri di ammissione degli associati. I collegi hanno la facoltà di comminare sanzioni nei confronti dei propri membri, in ipotesi di violazione dello statuto. Detta facoltà è da intendersi come manifestazione dell’ampio potere di autoregolamentazione riconosciuto ai medesimi [7].
Tratto caratterizzante detto fenomeno associativo è la stretta dipendenza che unisce le manifestazioni di volontà interne; ciò è confermato dalla applicabilità della massima «tres faciunt collegium» [8] e dal connesso principio maggioritario, che regola il funzionamento collegiale.
Seppur conosciuti da tempo i collegi «mai come nell’età contemporanea essi sono divenuti numerosi ed importanti» [9], per la ricchezza delle implicazioni sul piano della ricostruzione in schemi giuridici precisi, ricostruzione che appare così complessa da indurre autorevole dottrina ad affermare che «la collegialità, insieme all’impresa, costituisce una delle strutture generali dominanti della fase storica in cui viviamo, tanto che chi riuscisse a penetrarne a fondo la sostanza, sarebbe padrone di una delle chiavi del secolo» [10]. Quest’ultimo rilievo, potrebbe forse apparire un po’eccessivo, eppure ben sintetizza l’attenzione che da sempre accompagna lo studio degli organi collegiali e gli importanti corollari che ne discendono dal funzionamento.
1. L’occasione di studio
Trascorsi molti decenni dal primo fondamentale riconoscimento in dottrina in materia di collaborazione tra più agenti a un risultato giuridico [11], il fenomeno della collegialità [12] continua ad essere oggetto di acceso [continua..]