Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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L'alternanza scuola-lavoro, rectius i 'percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento': problemi giuslavoristici e prospettive per il mercato del lavoro (di Francesco Bacchini. Professore aggregato di diritto del lavoro nell’Università degli studi di Milano-Bicocca)


Il presente contributo si propone di esaminare l’istituto dell’alternanza e dell’orientamento scuola-lavoro, introdotto dalla legge n. 107/2015 e modificato dalla legge n. 145/2018, ricostruendone le caratteristiche e la ratio, nonché le analogie e le differenze con fattispecie similari (come quelle dell’apprendistato e del tirocinio curricolare) e le possibili ipotesi di uso distorto e abusivo da parte delle strutture ospitanti, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali.
Lo stesso offre, inoltre, una originale chiave di lettura critica dell’istituto, quanto alle problematiche che possono determinarsi in termini applicativi, oltre che rispetto alla necessità di tutelare i diritti degli studenti e rispettare l’obbligo di offrire a questi ultimi un’effettiva formazione on the job.

Transition from school to work, rectius 'pathways for transversal skills and orientation': labor law problems and prospects for the job market

The present contribution aims to examine the school of work alternation and orientation, introduced by l. n. 107/2015 and amended by l. n. 145/2018, highlighting its features and rationales, but also its similarities and differences with analogous factispecies (as the apprenticeship and the curricular internship) and the potential hypothesis of a distorsive and misappropriated recourse to it by the host institutions, taking into consideration the most recent case law and scholars’ opinions.
The paper provides, furthermore, an original key to critical reading of the issues the school and work-related learning causes in operative terms, other than the mandate to safeguard the students’ rights and to fulfill the duty to offer them an effective training at job.

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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. L'attivazione del progetto di alternanza (o del percorso di orientamento) e la natura giuridica del rapporto - 3. La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza - 4. La decontribuzione previdenziale quale incentivo per l'alternanza scuola-lavoro - 5. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Introduzione

Apparentemente la bontà dell’idea di alternare, o meglio, di “arricchire” [1], secondo un ciclo che congiunga regolarmente, la scuola con il lavoro (purtroppo, nella esaminanda normativa, soprattutto dopo la recente modifica di cui alla legge di bilancio 2019 che ne ha fortemente depotenziato la ratio didattico-lavoristica [2], in un’accezione prevalentemente esplorativo-orientativa, piuttosto che di vero e proprio apprendimento on the job) [3] non è affatto contestabile, giacché, intercettando un mood collettivo crescente secondo il quale non basta imparare ad imparare ma è necessario imparare a fare [4], inequivocabilmente attesta che la scuola non possa più limitarsi a fornire conoscenze teoriche, bensì debba anche, se non soprattutto, preparare al lavoro [5], far acquisire competenze tecnico-pratiche, promuovendo “la conoscenza delle vocazioni personali, degli interessi, degli stili di apprendimento individuali” [6], tali da garantire un bagaglio evoluto di skills idonee a incrociare, nel tempo, le principali offerte di job placement [7]. In questo senso, l’alternanza (oggi orientamento) scuola-lavoro, siccome imposta (forzata?) dalla legge sulla “buona scuola” dovrà, a livello educativo ed esperienziale, garantire che l’impulso, l’interesse, di ognuno verso il lavoro non sia coatto [8] bensì intelligente, basato cioè sulla congenialità alle proprie attitudini [9]. Benché, all’interno di un quadro di indirizzo regolatorio europeo sempre più votato al binomio istruzione-erogazione di abilità lavorative [10], in altri Paesi dell’Unione questa consapevolezza appaia già da tempo acquisita e formalizzata attraverso l’adozione di schemi negoziali idonei a favorire l’incon­tro tra giovani e mondo del lavoro fin dai banchi di scuola [11], in Italia la legge. n. 107/2015, con il suo obbligo di alternanza simil-lavorativa curricolare, e, soprattutto, la legge di bilancio 2019 n. 145/2018 che tale obbligo ha decisamente inibito, ma non eliminato, probabilmente pongono più problemi di quanti siano in grado di risolverne. Se, infatti, tutti possono convenire sull’op­portunità di una maggiore e migliore connessione, rectius integrazione [12], fra istruzione dell’età scolare e [continua ..]


2. L'attivazione del progetto di alternanza (o del percorso di orientamento) e la natura giuridica del rapporto

Attualmente, ma non c’è motivo di ritenere necessario lo smantellamento del sistema vigente, ai fini dell’attivazione di un singolo progetto di alternanza o di orientamento lavorativo, è richiesta l’adozione di due atti negoziali (da redigersi secondo i modelli elaborati dal Miur e allegati alla Guida operativa sull’alternanza scuola-lavoro): una convenzione ad hoc, da stipularsi tra istituto scolastico e soggetto ospitante (art. 1, comma 40, legge n. 107/2015), e un “patto formativo”, sottoscritto dallo studente – o, se minore, dai genitori (ex art. 320 c.c.) – e dal dirigente scolastico dell’istituto frequentato. Sebbene la convenzione “solitamente” [18] rechi, in calce o in allegato, il patto formativo, stante la previsione con cui si esclude che fra studente e struttura ospitante si instauri qualsiasi “legame diretto” [19], la relazione tra i due atti parrebbe necessariamente configurare una fattispecie di collegamento negoziale e non di negozio trilaterale a causa orientativo-formativa; da ciò consegue che la convenzione fra scuola e struttura ospitante resta bilaterale così come, al suo interno, il connesso patto formativo sottoscritto dallo studente e dal dirigente scolastico nell’ambito del rapporto formale di istruzione, quale presupposto logico-giuridico per l’esecuzione dell’orientamento scuola-lavoro. La convenzione, che ha per oggetto le finalità dell’alternanza (ora delle competenze trasversali per l’orientamento) e le modalità di realizzazione della stessa, “con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l’espe­rienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all’indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro” [20], rappresenta, dunque, “l’evi­denza documentale del rapporto … esistente tra gli studenti presenti presso la struttura ospitante e la scuola” [21]. Posto il fine e il marcato carattere pubblicistico del percorso scolastico nel quale si colloca l’orientamento lavorativo oggetto dell’alternanza, la convenzione (così come il patto formativo individuale), pur non avendo natura autoritativa amministrativa o contenuto patrimoniale, non sembra comunque inquadrabile, [continua ..]


3. La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza

Nonostante la ridenominazione dell’istituto, presumibilmente ininfluente, per la completa, funzionale e rigorosa attuazione della normativa di cui all’art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015, risulta di centrale importanza la disciplina delle modalità applicative contenuta nella “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza”, vero e proprio fulcro gravitazionale del sistema didattico-formativo e, nel contempo, espressione della centralità e della dignità della persona, prima ancora che dello scolaro e del suo progetto di orientamento al lavoro. Il regolamento (d.m. 3 novembre 2017, n. 195, pubblicato sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2017), recante la “Carta”, contiene anche la specifica determinazione delle modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la quale, prevista dalla legge sulla “Buona Scuola” solo limitatamente alla formazione (art. 1, comma 38), si rende necessaria per tutelare lo studente quale “parte prevenzionisticamente debole” del rapporto instaurato con la struttura ospitante. Complessivamente piuttosto scontato e ripetitivo, il decreto ministeriale, nel quale si riafferma che “i percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi […] progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica”, gravita, in chiave regolativa e, per così dire, giuslavoristica, sugli artt. 4, “Diritti e doveri degli studenti” e 5, “Salute e sicurezza”. Per quanto riguarda l’art. 4, si segnalano – oltre le previsioni contenute al comma 3 (diritto degli studenti in alternanza ad un “ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno”), al comma 4 (dettagliate informazioni agli studenti e ai genitori sul progetto e sulle finalità educative e formative dello stesso “in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo”) e al comma 5 (studenti con disabilità) – in particolare i commi 9, 10, 13 e 14. Al comma 9, il regolamento sancisce uno “pseudo dovere” generale di conformazione, simile a [continua ..]


4. La decontribuzione previdenziale quale incentivo per l'alternanza scuola-lavoro

Il legislatore, nell’ambito delle proprie manovre fiscali finalizzate ad incentivare l’occupazione giovanile stabile, ha deciso, con le ultime leggi di bilancio, di dare particolare riconoscimento anche all’alternanza scuola-lavoro. Con il comma 108 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), viene, infatti, riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei com­plessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di importo di euro 3.000 su base annua [82], riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2018 [83] assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti [84], entro 6 mesi dall’ac­quisizione del titolo di studio, alunni che abbiano svolto presso di loro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi: dell’art. 1, comma 33, legge n. 107/2015 (fino all’anno scolastico 2017/2018) e dell’art. 1, comma 784, legge n.145/2018 (dall’anno scolastico 2018/2019); del capo 3 del d.lgs. n. 226/2005; del capo 2 del d.p.c.m. 25 gennaio 2008 [85]. Detto esonero, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’as­sunzione “incentivata” non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva presso la quale è stata effettuata l’assunzione [86] e con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età – il 35° limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 – e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro [87]. I datori soggiacciono alla revoca dell’esonero e al recupero da parte del­l’INPS del beneficio già fruito nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato nei 6 mesi successivi alla data dell’assunzione “incentivata” del lavoratore o [continua ..]


5. Considerazioni conclusive

Aspetti positivi e negativi emergono dall’analisi fin qui svolta dipanando il fil rouge giuslavoristico che si intreccia, giocoforza, alla disciplina del­l’alter­nanza scuola-lavoro riqualificata in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”; eppure, per certi versi, i problemi maggiori posti dal nuovo i­stituto scolastico sono di ordine pratico, specialmente di cifre, ma non solo. La principale difficoltà, infatti, si riscontra nell’enorme numero di ore di stage che, in forza della legge, anche dopo la loro drastica riduzione, le scuole secondarie dovrebbero garantire ogni anno ai loro alunni: se, fino a ieri, a regime, si stimavano 150 milioni di ore, di cui il 41% (oltre 60 milioni di ore) nelle Regioni del Sud, oltre il 30% del totale nazionale nelle sole Puglia, Cam­pania e Sicilia (più di 45 milioni di ore all’anno), oggi, ancorché dimezzate, si tratta, comunque, di decine di migliaia di ore. Non basta, infatti, auspicare che le aziende si rendano disponibili ad indirizzare al lavoro gli studenti, poiché per farlo serve la presenza di un tessuto industriale in grado di assorbire l’alternanza scuola-lavoro, anche nella ridotta versione del percorso di acquisizione delle competenze trasversali e di orientamento [89]; tessuto industriale che, allo stato delle cose, semplicemente non c’è, soprattutto al Sud del paese [90]. Un secondo problema, trasversale, è quello, risalente, delle dimensioni delle imprese. La “polverizzazione” del sistema produttivo, testimoniato dalla rilevazione che la stragrande maggioranza (95%) delle imprese italiane ha meno di 10 dipendenti [91], rende molto problematico l’inserimento temporaneo di studenti che, non potendo in alcun modo rappresentare “forza lavoro”, necessitano, comunque, di essere adeguatamente orientati e formati. Infatti, “agli occhi di un imprenditore che amministra un’azienda di dimensione medio piccola ospitare studenti per consentire loro di effettuare un’espe­rienza di alternanza-scuola lavoro si prospetta come un’attività piuttosto impegnativa e poco redditizia, a meno che non si sia in una fase di espansione e, dunque, interessati a effettuare un’azione di “scouting” per individuare le risorse umane più promettenti. L’alternanza scuola-lavoro è [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2019