Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Accordo sindacale e procedura amministrativa nei controlli a distanza dei lavoratori (di Ester Villa (Dottore di ricerca in diritto del lavoro dell’Università di Bologna))


L’Autrice si sofferma sulle modifiche apportate alla procedura (sindacale o amministrativa) che il datore di lavoro deve rispettare per utilizzare gli strumenti dai quali può derivare un controllo a distanza sull’attività dei lavoratori.

Anzitutto si cercano di delineare i confini degli strumenti la cui installazione non richiede più il rispetto della procedura. Ci si sofferma poi sui soggetti con i quali può essere raggiunto l’accordo in sede sindacale o essere ottenuta l’autorizzazione in via amministrativa, cercando di evidenziare quali problemi la norma abbia risolto e quali, invece, lasci ancora aperti. Vengono poi presi in considerazione i contenuti di alcuni accordi sindacali e di alcune autorizzazioni amministrative per verificare se le stesse mantengano o meno attualità a seguito delle modifiche apportate all’art. 4, legge n. 300/1970. Nella parte finale del contributo si cerca di individuare se vi siano ancora spazi per eventuali accordi in deroga ex art. 8, legge n. 148/2011 dopo che il legislatore ha ampliato le maglie della disciplina dei controlli a distanza.

Collective agreement and administrative procedure in the discipline concerning remote control on employees

The essay analyzes the changes made to the procedure (trade union procedure or administrative procedure) that the employer must comply with to use the instruments that can realize a distance control on employees.

First of all, the Author tries to explain what kind of instruments no longer require the respect of the procedure previously indicated. Then, the attention is focused on the subjects with which it can be reached an agreement or be obtained the administrative authorization with the aim to illustrate what kind of problems the new law has solved and what are still unsolved. Finally, it is considered the content of trade union agreements and some administrative permissions to check whether it can be maintained the same content after the amendments made to art. 4, ley n. 300/1970.

1. Campo di applicazione dell’accordo sindacale e dell’autorizzazione am­ministrativa L’art. 4, comma 1, legge n. 300/1970, nella formulazione antecedente le modifiche apportate dall’art. 23, d.lgs. n. 151/2015, vietava l’uso di impianti au­diovisivi e di “altre apparecchiature” per controllare a distanza l’attività dei la­voratori (c.d. “controlli intenzionali”). Il comma 2 della medesima disposizione consentiva di utilizzare impianti dai quali potesse derivare un controllo a distanza sull’attività lavorativa solo per ragioni organizzative, produttive e di tutela della sicurezza (c.d. “controlli preterintenzionali”) [1]. Queste apparecchia­ture potevano essere installate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o con la commissione interna oppure a seguito dell’autorizza­zione della Direzione Territoriale del lavoro (DTL) qualora in azienda non fossero presenti rappresentanze sindacali o non si fosse raggiunto alcun accordo in materia. Per installare qualsivoglia impianto dal quale potesse indirettamente derivare un controllo sull’attività dei lavoratori era, pertanto, necessario rispettare la procedura sindacale o amministrativa: «per tutelare la dignità del dipendente, lo Statuto dei lavoratori agisce nella direzione di porre degli argini ai poteri dell’imprenditore [...] procedimentalizzandone l’esercizio, ma senza abbattere la legittimazione giuridica del suo potere autoritativo» [2]. L’art. 4, legge n. 300/1970 ha iniziato a manifestare i segni del tempo nel momento in cui la linea di confine netta che inizialmente separava strumenti di controllo a distanza e strumenti per svolgere la prestazione lavorativa è venuta ad assottigliarsi, fino quasi a scomparire [3]. Per mantenere la norma “al passo coi tempi” una parte della dottrina ha provato a sostenere che il datore di lavoro non dovesse raggiungere alcun accordo con il sindacato o ottenere l’auto­rizzazione in sede amministrativa per installare strumenti necessari a svolgere la prestazione lavorativa, quand’anche questi ultimi potessero implicare un controllo sull’attività dei lavoratori [4]. È tuttavia prevalso l’orientamento di segno opposto a causa del quale «il tasso di inosservanza della norma è considerevolmente aumentato» [5]. Nell’art. 4, legge n. 300/1970, come modificato dall’art. 23, d.lgs. n. 151/2015, è stata confermata la scelta di procedimentalizzare i poteri del datore di lavoro in materia di controlli a distanza «garantendo quindi nel sistema rinnovato la storica “centralità” al procedimento di controllo (sindacale o amministrativo)» [6]. Nel novellato art. 4, legge n. 300/1970, [continua..]

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