Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

27/05/2020 - La rilevanza ai fini della recidiva di comportamenti non contestati.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Un comportamento non contestato, ma il cui sussistere sia dimostrato in giudizio deve essere oggetto di considerazione da parte del giudice, ai fini della determinazione della complessiva valutazione, anche sotto il profilo psicologico, dell’inadempimento del dipendente e della proporzione della sanzione.

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Il principio è già stato affermato; infatti, si è detto, “in tema di licenziamento disciplinare, il principio di cui all'art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo il quale non si può tenere conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non vieta di considerare fatti non contestati, e che si collochino a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative del significato di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzione del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore” (v. Cass. 9 giugno 2017, n. 14453).