argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La situazione di disabilità presupposto della concessione dei permessi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 deve essere accertata dalle commissioni mediche previste dall’art. 1 della legge n. 295 del 1990.
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Il principio è noto; infatti, si è detto, “nel caso in cui presupposto per la concessione di una agevolazione diretta o indiretta in favore del disabile sia la sussistenza di una situazione di disabilità, tale situazione deve essere accertata con lo strumento specifico indicato dalla legge, cioè l'accertamento effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ferma la possibilità di contestare nelle sedi competenti la loro determinazione” (v. Cass. 27 maggio 2003, n. 8436).