argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 1365 cod. civ. consente l'interpretazione estensiva di clausole contrattuali se inadeguate per difetto dell'espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all'intenzione, così che l'esclusione da tali clausole di casi non previsti in via espressa deve essere attuata dall'interprete con la considerazione delle conseguenze normali volute dalle parti con l'elencazione esemplificativa dei casi menzionati. Alla stregua del criterio di ragionevolezza imposto dalla norma, si deve verificare se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell'esemplificazione.
» visualizza: il documento (Cass. 7 maggio 2020, n. 8621)Articoli Correlati: interpretazione estensiva - contratto collettivo
Il principio è noto (v. Cass. 13 aprile 2017, n. 9560), ma la motivazione è di particolare interesse. Infatti, si legge, “la suddetta verifica deve essere eseguita dall’interprete con particolare severità in un contesto (…) nel quale trova applicazione il principio generale secondo cui una norma che preveda una eccezione rispetto alla regola generale deve essere interpretata restrittivamente. Ne consegue che in siffatta ipotesi l’interpretazione non può estendersi oltre i casi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduce la portata della norma costituente la regola con l’introduzione di nuove eccezioni”.