argomento: Novitá legislative
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c. d. decreto cura Italia) è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la quale, in materia di diritto del lavoro, ha riformulato alcuni istituti al fine di consentirne una più (auspicabile) semplice applicazione.
» visualizza: il documento (Legge 24 aprile 2020, n. 27)Articoli Correlati: trattamento di integrazione salariale - cassa integrazione guadagni - ammortizzatori sociali - licenziamento - decreto cura italia - emergenza sanitaria Covid – 19
di avv. Valentina Zaccarelli
Al fine di rendere più agevole l’accesso agli ammortizzatori sociali, in sede di conversione è stato derogato anche l’obbligo, in capo al datore di lavoro che voglia accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, di procedere alla preventiva consultazione e al preventivo esame congiunto con le rappresentanze sindacali (art. 19 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).
Inoltre, in sede di conversione è stato precisato il fatto che l’accordo con le associazioni sindacali in materia di c. d. cassa integrazioni guadagni in deroga, non necessario per l’accesso da parte dei datori di lavoro che occupano sino a cinque dipendenti, ora non è richiesto nemmeno per l’accesso da parte dei datori di lavoro “che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per fare fronte all’emergenza epidemiologica da Covid – 19” (art. 22 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).
In sede di conversione, la possibilità accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario è stata estesa ai lavoratori assunti nel periodo 24 febbraio 2020 – 17 marzo 2020. Nella precedente versione, la possibilità era limitata ai soli lavoratori che risultassero dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.
Inoltre, sono state introdotte due ulteriori ipotesi di accesso ai trattamenti di integrazione salariale destinate, in via esclusiva, ai datori di lavoro residenti nei comuni della ex “zona rossa” e ai datori di lavoro aventi alle loro dipendenze lavoratori residenti nei comuni della predetta “zona” (art. 22 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).
Ancora, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro “plurilocalizzati”, con unità produttive ubicate in almeno cinque regioni o province autonome, di presentare, in via telematica, una unica istanza di accesso alla c. d. cassa di integrazione guadagni in deroga, secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8 del giorno 8 aprile 2020 (circolare che, però, prevede il previo raggiungimento dell’accordo sindacale).
Infine, con una “norma di interpretazione autentica”, il legislatore, in sede di conversione, ha previsto la possibilità di rinnovare e di prorogare i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro e ciò in deroga sia all’art. 20 e al primo comma, lettera c, dell’art. 32 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sia al secondo comma dell’art. 21 dello stesso decreto legislativo (art. 19 bis del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).
In materia di “blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, da un lato, è stata corretta la rubrica dell’art. 46 del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), dall’altro, è stato precisato il fatto che il divieto di licenziamento non si applica al personale impiegato in un appalto, il quale sia riassunto in seguito al subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro o in forza di una clausola del contratto di appalto (art. 46 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).
In sede di conversione, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile è stato esteso ai lavoratori “immunodepressi” (art. 19 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020). Inoltre, la permanenza del diritto è stata estesa sino alla fine della emergenza epidemiologica (e non più sino al giorno 30 aprile 2020) (art. 39 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).
La legge di conversione non è intervenuta su alcuni dei principali dubbi espressi dai commentatori e dalla dottrina, primo tra tutti la estensione del divieto di licenziamento.