argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di lavoro pubblico e di collocamento obbligatorio, per le qualifiche per cui, ai fini dell’accesso, non è sufficiente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell’obbligo, le pubbliche amministrazioni diverse dai ministeri, in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento dell’art. 35, comma primo, lett. a), del decreto legislativo n. 165 del 2001, devono ricorrere alla procedura concorsuale, nell’ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto a ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso, ai fini della copertura delle quote di obbligo.
» visualizza: il documento (Cass. 28 aprile 2020, n. 8261, ord.)Articoli Correlati: lavoro pubblico - collocamento obbligatorio - concorso pubblico
Con una puntigliosa ricostruzione delle numerose e non coordinate fonti normative, l’ordinanza sancisce un principio generale, che dovrebbe risolvere un problema spinoso per le pubbliche amministrazioni.