argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Adìto per la condanna dell’Inps al pagamento delle prestazioni del fondo di garanzia, ai sensi della legge n. 297 del 1982, il giudice può accertare ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ. che l’impresa non potesse essere sottoposta a fallimento.
» visualizza: il documento (Cass. 28 aprile 2020, n. 8259)Articoli Correlati: fondo di garanzia INPS - fallimento
Votata a inaugurare un nuovo orientamento, la sentenza afferma: “l’azione nei confronti del fondo di garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perché appartenente a una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche” in astratto “a una procedura concorsuale, vuoi perché, in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive (…), tra le quali rilevano adesso quelle” dell’art. 1, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, modificato dall’art. 1, primo comma, del decreto legislativo n. 169 del 2007.