argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
I vecchi medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le aziende sanitarie locali, in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del Servizio sanitario nazionale, in particolare, mantenendo il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d. P. R. n. 270 del 1987, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con l’azienda sanitaria locale, tra cui l'indennità di specificità medica.
» visualizza: il documento (Cass. 4 maggio 2020, n. 8447, ord.)Articoli Correlati: medici condotti - retribuzione
Il principio è consolidato (v. Cass. 24 gennaio 2014, n. 1487).