argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Una lavoratrice invalida, con figlia disabile, ha diritto di essere adibita al lavoro agile perché la presenza sul luogo di lavoro pregiudicherebbe il suo diritto a rimanere presso l’abitazione.
» visualizza: il documento (Trib. Bologna 23 aprile 2020, decr.)Articoli Correlati: lavoro agile - trattamento di integrazione salariale
E’ difficile redigere la massima per un provvedimento non condivisibile. Lo stato di salute della lavoratrice non ha nessun rilievo, poiché il datore di lavoro non le chiedeva di recarsi presso la sede aziendale, ma la aveva sospesa con ricorso al trattamento di integrazione salariale. Quindi, le condizioni personali della lavoratrice non hanno importanza, poiché il tema era la legittimità del provvedimento di sospensione. Nel decreto, concesso inaudita altera parte, si fa riferimento ad altri dipendenti dello stesso ufficio adibiti a lavoro agile, ma non si spiega se le mansioni siano le stesse e non ci si chiede neppure quali siano stati i criteri di scelta. In ogni caso, sono infondate le argomentazioni sul periculum in mora, per l’irrilevanza delle condizioni fisiche. Il percepimento del trattamento di integrazione salariale avrebbe non suggerito, ma imposto l’instaurazione del contradditorio.