argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In tema di procedure selettive in tema di progressioni nel lavoro pubblico, è illegittima la considerazione per un lavoratore a tempo parziale del solo lavoro effettivo, poiché vi è violazione del principio di parità di trattamento e la valutazione dell’anzianità come presupposto dell’incremento di professionalità non consente un diverso trattamento per i dipendenti assunti a tempo pieno e quelli a tempo parziale.
» visualizza: il documento (App. Napoli 27 febbraio 2020)Articoli Correlati: lavoro pubblico - progressione di carriera - lavoro a tempo parziale
Motivata con grande scrupolo, la sentenza è convincente.