argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Gli artt. 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non ostano a un regime tributario risultante da convenzione volta a evitare le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri, in forza della quale la competenza tributaria di questi Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita secondo il fatto per cui i loro beneficiari siano impiegati nel settore privato o in quello pubblico e, in questo ultimo caso, abbiano o non abbiano la cittadinanza dello Stato membro di residenza (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, ottava sezione, 30 aprile 2020, C. – n. 168 del 2019 e C. – n. 169 del 2019, Sig. HB e altri c. Inps)Articoli Correlati: pensione - doppia imposizione internazionale - discriminazione indiretta
Si legge nella motivazione: “quando, in una convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra Stati membri, il criterio della cittadinanza compare in una disposizione che ha lo scopo di ripartire la competenza tributaria, non è giustificato considerare una tale disparità basata sulla cittadinanza come integrante una discriminazione vietata”.