argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 10, comma secondo, del decreto legislativo n. 66 del 2003, in caso di decesso del lavoratore, sorge il diritto per gli eredi all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a maggiore ragione qualora non risulti che il prestatore di opere abbia rifiutato l’opportunità a lui concessa dall’impresa di godere delle stesse ferie.
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L’interpretazione è corretta e coerente con l’art. 10, secondo comma, del decreto legislativo n. 66 del 2003. Vi sono precedenti meno convincenti, per cui “il divieto di monetizzazione delle ferie dell'art. 7, comma secondo, della direttiva 93 / 104 / Ce (confluita nella direttiva 2003 / 88 / Ce) e ripreso dall'art. 10, comma secondo, del decreto legislativo n. 66 del 2003, è finalizzato a garantirne il godimento effettivo, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con una indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute. L'eccezione al principio, concernente l’inapplicabilità del predetto divieto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione in questione, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti. Ciò non esclude che il lavoratore, sia in corso di rapporto che al momento della sua risoluzione, possa invocare la tutela civilistica e fare valere l'inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili sopra richiamate, a condizione del fatto che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile al datore di lavoro” (v. Cass. 10 ottobre 2017, n. 23697). Questa sentenza limita il diritto all’indennità solo per le ferie dell’ultimo anno.