argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
È illegittimo il recesso del datore di lavoro per mancato superamento della prova se il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite.
» visualizza: il documento (Cass. 3 dicembre 2018, n. 31159.)Articoli Correlati: licenziamento - mancato superamento della prova
Il principio è consolidato. Infatti, si è detto, “è illegittimo il recesso del datore di lavoro per mancato superamento della prova se il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite. In questo caso, infatti, il recesso non può trarre la sua legittimità dalla speciale disciplina di cui all'art. 2096 cod. civ., in quanto il datore di lavoro non può avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione” (v. Cass. 22 maggio 2015, n. 10618).