argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Ai fini di un concorso per l’accesso all’impiego pubblico, non può essere valutato il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, ma prima dell’immissione in ruolo.
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Si legge nella fondata motivazione: “solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione”, poiché il servizio militare è “causa di sospensione del rapporto di lavoro di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino”. Se il servizio militare non sospende il rapporto, non ha rilievo.