Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

05/05/2020 - Le disposizioni in materia di diritto del lavoro del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e la importanza del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali in data 24 aprile 2020.

argomento: Novitá legislative

Il giorno 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, decreto che introduce “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Con tale provvedimento, il Governo ha inteso regolare la c. d. fase due della emergenza epidemiologica da virus “Covid – 19”, fase caratterizzata dalla fine del lockdown e dalla conseguente riapertura di ulteriori attività di impresa. Le disposizioni ivi contenute sostituiscono quelle introdotte dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e, per espressa previsione, sono applicabili dal giorno 4 maggio 2020 al giorno 17 maggio 2020 (art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020).

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le disposizioni giuslavoristiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 ribadisce il ruolo di modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa assunto dal lavoro agile e, allo stesso tempo, “raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie (…) (art. 1, lett. gg, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020).

Inoltre, “in ordine alle attività professionali”, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti – contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tale fine forme di ammortizzatori sociali (…)” (art. 1, lett. hh, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020).

Infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 impone ai datori di lavoro che esercitano attività produttive industriali e commerciali non sospese di rispettare “i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il giorno 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri, sottoscritto il giorno 24 aprile 2020 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il giorno 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei Protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione della attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza” (art. 2, sesto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, ma v. anche art. 7, primo comma, dello stesso decreto).

 

  1. I Protocolli condivisi tra il Governo e le parti sociali per il contrasto e per il contenimento della diffusione del virus c. d. Covid – 19 nei luoghi di lavoro.

 

Il giorno 14 marzo 2020, il Governo (nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della economia, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute) e le parti sociali hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro”, vale a dire un documento contenente “linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nella adozione di protocolli di sicurezza anti – contagio”.

Tale documento è stato “integrato” (rectius, sostituito) dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalle medesime parti in data 24 aprile 2020.

L’obiettivo del Governo e delle parti sociali rimane quello di fornire “linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nella adozione di protocolli di sicurezza anti – contagio”.

Tuttavia, a differenza del precedente Protocollo in data 14 marzo 2020, il Protocollo in data 24 aprile 2020 ha efficacia (sino al giorno 17 maggio 2020) cogente nei confronti di tutti i datori di lavoro. Infatti, lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 sanziona la mancata attuazione del predetto Protocollo (oltre che dei Protocolli relativi al settore dei cantieri e al settore del trasporto e della logistica), “che non assicuri adeguati livelli di protezione”, con la “sospensione della attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza” (art. 2, sesto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020).

La importanza del rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli condivisi tra il Governo e le parti sociali è confermata dalla nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell’interno in data 2 maggio 2020, nota in cui si precisa il fatto che “il comma sei del citato art. 2 (del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, n. d. r.) subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite nel rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del Protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del Protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva”.

La applicazione dei Protocolli condivisi tra il Governo e le parti sociali sarà oggetto di specifiche verifiche da parte dei funzionari dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Infatti, con la nota prot. n. 131 del giorno 10 aprile 2020, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato quale “oggetto degli accertamenti” il “rispetto dei contenuti del Protocollo di intesa tra Governo e parti sociali del giorno 14 marzo u. s. (Protocollo sostituito da quello sottoscritto in data 24 aprile 2020, n. d. r.), con particolare attenzione alle indicazioni che rivestono natura obbligatoria” (allegato c, lett. c, della nota prot. n. 131 del giorno 10 aprile 2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro) e ha precisato il fatto che “gli accertamenti in questione sono esclusivamente volti a verificare se e in quale misura il datore di lavoro abbia adottato le misure di prevenzione previste dal Protocollo del giorno 14 marzo u. s. (Protocollo sostituito da quello sottoscritto in data 24 aprile 2020, n. d. r.) (allegato c, lett. f, della nota prot. n. 131 del giorno 10 aprile 2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro). A questo fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha elaborato un modello di “verbale di verifica Covid – 19” e una “check list” (che ne costituisce parte integrante) delle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso (allegato d e allegato e della nota prot. n. 131 del giorno 10 aprile 2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro).

 

  1. Considerazioni finali.

 

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali in data 24 aprile 2020, fornisce indicazioni ai datori di lavoro con riferimento a tutti gli ambiti di interesse della emergenza epidemiologica in atto, quali la informazione dei lavoratori, le misure preventive alla diffusione del virus e la gestione dell’eventuale contagio.

I datori di lavoro possono limitarsi ad applicare il Protocollo “nazionale”, adottando le misure ivi indicate, ovvero possono definire un loro documento, individuando misure equivalenti o misure più incisive, in relazione alla loro organizzazione. Tuttavia, la scelta di definire un proprio documento deve essere compiuta dal datore di lavoro “previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali” .

La rilevanza del ruolo sindacale è sottolineata anche dalla previsione della necessaria costituzione di appositi Comitati “per la applicazione e per la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione”, compreso un Comitato aziendale.

Si auspica il fatto che proprio la decantata importanza del ruolo sindacale nel contrasto e nel contenimento della diffusione del virus c. d. Covid – 19 nei luoghi di lavoro possa aiutare, in concreto, i datori di lavoro a proseguire la attività in piena sicurezza, al fine di non affondare nella crisi economica che si sta delineando.