argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Ai sensi dell’art. 24, terzo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il compenso percepito da un dirigente pubblico per lo svolgimento di un incarico a lui conferito su designazione della sua amministrazione le deve essere riversato e non può essere trattenuto.
» visualizza: il documento (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, 8 aprile 2020, n. 143 del 2020)Articoli Correlati: principio di onnicomprensività - dirigenti - lavoro pubblico
Il principio è noto; infatti, si è detto, “nel pubblico impiego privatizzato, vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione o su sua designazione; ne consegue che il dirigente ministeriale, cui sia stato conferito un incarico aggiuntivo di reggenza presso un altro ufficio pubblico, non ha diritto a una maggiore remunerazione” (v. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094).