argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Non vi è il diritto di accesso civico a dati concernenti l’attività della Guardia di finanza che possano rivelare gli aspetti organizzativi costituenti i punti di forza o di debolezza dell’organizzazione preordinata all’assolvimento delle funzioni pubbliche. Dall’accesso civico potrebbe derivare un rilevante pericolo all’interesse pubblico.
» visualizza: il documento (Cons. stato, sezione quarta, 20 aprile 2020, n. 2496)Articoli Correlati: accesso civico - guardia di finanza
La sentenza ha ravvisato nell’accoglimento dell’istanza un pericolo rilevante all’esercizio elle funzioni pubbliche e, come si ricava dalla motivazione, questo è il punto cruciale. Sarebbe stato insufficiente il rischio generico e astratto di un danno, mentre si è ritenuto il contrario nel caso di specie. Se elaborati con le moderne tecniche, i dati avrebbero potuto rivelare informazioni sull’assetto organizzativo della Guardia di finanza e mettere a repentaglio la sua attività. Qui sta il punto delicato della decisione e, senza esatta conoscenza dei dati negati, è difficile valutare l’esattezza di questa conclusione.