argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ nulla per violazione dell’art. 2113 cod. civ. una clausola di un contratto collettivo che preveda una decadenza di sei mesi con decorrenza in costanza di rapporto.
» visualizza: il documento (App. Trento 6 marzo 2020)Articoli Correlati: clausola di decadenza - nullità - contratto collettivo
Il tema è discusso in giurisprudenza; per esempio, nello stesso senso, si è detto, “la valutazione, a norma dell'art. 2965 cod. civ., circa la congruità del termine di decadenza previsto per contratto, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza; nel rapporto di lavoro e con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 cod. civ. sulle rinunce e sulle transazioni, che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro” (v. Trib. Santa Maria Capua Vetere 3 maggio 2017, in Giur. it. rep., 2017). Si è aggiunto, “la valutazione, a norma dell'art. 2965 cod. civ., circa la congruità del termine di decadenza previsto per contratto, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza; con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 cod. civ. sulle rinunce e le transazioni (che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), e si può assimilare l'inerzia del lavoratore a una implicita rinuncia” (v. Cass. 20 maggio 2004, n. 9647).
In senso diverso, si è affermato, “in materia di lavoro, la norma dell’art. 2968 cod. civ., che vieta la modifica convenzionale del regime della decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti, non comporta la nullità delle clausole dei contratti collettivi che assoggettino ad un termine di decadenza la rivendicazione di diritti, derivanti da norme inderogabili, già acquisiti dal lavoratore come quella alla qualifica superiore e alla relativa retribuzione. Infatti, in tale caso trova applicazione il disposto di cui all’art. 2113 cod. civ. che, sancendo l’annullabilità nel termine semestrale di decadenza, degli atti predetti, riduce in via implicita l’inderogabilità delle norme che contemplano i diritti suindicati” (v. Trib. Genova 9 ottobre 2009, in Giur. it. rep., 2009).