argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di sostanziale modificazione dell’attività lavorativa, il distacco da una impresa all’altra presuppone il consenso del lavoratore e, in caso di mancanza di tale consenso (anche immotivato), il datore di lavoro non può effettuare il comando, con la conseguenza che il prestatore di opere non deve prendere servizio presso il distaccatario e il rifiuto non costituisce inadempimento contrattuale, tanto meno suscettibile di portare al licenziamento.
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La sentenza conferma quella App. Bologna 4 maggio 2017