argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
A proposito dell’art. 3 della legge n. 142 del 2001 sulla retribuzione del socio lavoratore di una società cooperativa di produzione e lavoro, a prescindere dalle clausole del regolamento, operano a favore del lavoratore gli istituti in tema di ferie e di festività. Vale il principio opposto per le clausole del contratto collettivo concernenti l’indennità cosiddetta una tantum.
» visualizza: il documento (Trib. Milano 12 dicembre 2019)Articoli Correlati: retribuzione - società cooperative di produzione e lavoro - contratto collettivo - indennità una tantum
La questione è molto discutibile, poiché non è chiaro se, ai fini dell’art. 3 della legge n. 142 del 2001, si debbano applicare i principi elaborati a proposito dell’art. 36 cost., a proposito del “minimo costituzionale”. La sentenza opta per la tesi restrittiva, almeno in tema dell’indennità cosiddetta una tantum.