argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Integra il reato di truffa, non quello dell’art. 38 bis del decreto legislativo n. 81 del 2015 la costituzione di una imprese fittizia in Bulgaria, al fine del distacco in Italia dei lavoratori in apparenza addetti a questa perché questi prestassero attività in Italia senza il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
» visualizza: il documento (Cass. pen. 19 febbraio 2020, n. 9758)Articoli Correlati: truffa - distacco transnazionale - imprese fittizie
Si legge nella motivazione: “l’art. 38 bis del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha come obbiettivo (…) di tutelare il lavoratore, lasciando fuori dal suo ambito di applicazione quei comportamenti finalizzati alla elusione della contribuzione, che restano soggetti alla disciplina dell’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.”.