argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La visita di idoneità del medico competente prevista dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008 è necessaria dopo una assenza per malattia di più di sessanta giorni; tuttavia, finito tale periodo e in previsione della visita, il lavoratore si deve comunque presentare sul luogo di lavoro, mettendosi a disposizione dell’impresa per la visita e, in attesa, per svolgere le diverse mansioni attribuite dal datore di lavoro.
» visualizza: il documento (Cass. 27 marzo 2020, n. 7566)Articoli Correlati: visita idoneità - visita medica - malattia
Se non ci si inganna, il riferimento alle diverse mansioni attribuite dal datore di lavoro deve essere inteso come a compiti che, per loro natura, escludano qualsiasi dubbio sull’idoneità del prestatore di opere e, con questa precisazione, il principio di diritto è convincente.