argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
L’art. 18, quarto comma, della legge n. 240 del 2010, per cui, nell’ambito della sua programmazione triennale, ciascuna università degli studi statale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni presso la stessa università degli studi o non siano stati iscritti ai corsi di studio, non preclude la partecipazione alla procedura a coloro che, presso la stessa università degli studi, abbiano stipulato contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, quarto comma, della legge n. 240 del 2010. Infatti, tale norma ha assunto tale portata dopo la modificazione apportata dall’art. 1, comma trecentotrentottesimo, lett. a), della legge n. 232 del 2016.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione sesta, 30 marzo 2020, n. 2175)Articoli Correlati: professori universitari
La motivazione è razionale e chiarisce una persuasiva interpretazione dell’art. 18, quarto comma, e dell’art. 23, quarto comma, della legge n. 240 del 2010, nonostante diverse indicazioni ministeriali, con circolari e atti opposti adottati in tempi diversi. La sentenza è persuasiva e non si pone in contrasto con quella Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2016, n. 3626, pubblicata su questo Sito, poiché essa era anteriore alle modificazioni apportate dall’art. 1, comma trecentotrentottesimo, lett. a), della legge n. 232 del 2016.