argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Poiché l'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991, consente ai lavoratori in mobilità di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità al fine di intraprendere una attività autonoma o di associarsi in cooperativa, in conformità alle norme vigenti, e poiché la erogazione in una unica soluzione e in via anticipata di più ratei dell’indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell'indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di una attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e a indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, l'erogazione anticipata dell'indennità può essere richiesta anche per intraprendere una attività di natura imprenditoriale, senza sottoposizioni a limiti o a condizioni non previsti dal citato art. 7, comma quinto. In particolare, a fronte della richiesta, l’indennità deve essere versata per l’intero importo complessivo e non anno per anno.
» visualizza: il documento (Cass. 19 marzo 2020, n. 7470)Articoli Correlati: incentivo autoimprenditorialità - naspi - indennità di mobilità
Il principio è noto (v. Cass. 20 giugno 2002, n. 9007). La sentenza sottolinea l’impossibilità di limitare il pagamento a quanto dovuto per l’anno in corso.