argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è illegittimo sul piano costituzionale l’art. 2, comma primo, della legge della Regione Puglia n. 66 del 2018, che, a proposito del servizio di continuità assistenziale, persegue solo obbiettivi organizzativi, coerenti con il fatto che l’attività è svolta da medici in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 13 marzo 2020, n. 53)Articoli Correlati: servizio medico di continuità assistenziale - contratto collettivo
Si legge nella motivazione: “il fatto che i contratti collettivi incidano su taluni profili organizzativi non vale ad attrarre la disposizione impugnata nella materia dell’ordinamento civile. La norma impugnata, prefigurando una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità assistenziale, non incide, di per sé, sulla disciplina dell’attività professionale, costituente materia propria della contrattazione collettiva, che rientrerebbe invece nell’ambito dell’ordinamento civile”.