argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
L’adibizione di una lavoratrice, spesso assente per ragioni collegate a varie maternità, al solo turno pomeridiano è discriminazione diretta, nonostante la sua sostituzione in caso di assenza sia più complessa se l’attività è svolta in turni spezzati piuttosto che in un turno unico.
» visualizza: il documento (Trib. Pesaro 7 gennaio 2020, decr.. )Articoli Correlati: discriminazione - lavoratrice madre
La decisione non persuade sotto diversi profili; prima di tutto, si dà per scontato il fatto che la scelta aziendale fosse correlata alle maternità nonostante nell’ultimo periodo (si noti, dopo la contestazione della lavoratrice) questa sia stata assente per malattia e infortunio per oltre un anno e si rileva il nesso di causalità prendendo in esame le assenze dal 2008, dieci anni prima della contestazione della lavoratrice. Poi, si riconosce che la decisione aziendale sarebbe stata discriminatoria nonostante l’esistenza di una motivazione organizzativa ritenuta plausibile. Gli elementi di fatto non sono tali da dire se vi sia stata discriminazione, ma la motivazione è incoerente.