argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 15 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui gli Stati membri o le parti sociali non possono escludere dalla nozione di “successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, ai sensi di tale disposizione, una situazione in cui un lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, ossia fino alla copertura in via definitiva del posto vacante sul quale è stato assunto, abbia occupato, sulla base di più nomine, il medesimo posto di lavoro in via ininterrotta per più anni e abbia svolto in modo costante e continuativo le medesime funzioni, laddove il mantenimento continuato di tale lavoratore su detto posto vacante sia conseguenza del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di legge su esso incombente di organizzare entro il termine previsto un procedimento di selezione al fine di coprire tale posto vacante in via definitiva e il rapporto di lavoro di detto lavoratore sia stato in tale modo in via implicita prorogato di anno in anno. La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 15 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa e a una giurisprudenza nazionali in forza delle quali la rinnovazione di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi è considerata giustificata da ragioni obbiettive ai sensi del punto 1, lett. a), di tale clausola, per solo motivo per cui tale rinnovazione risponde ai motivi di assunzione previsti da tale normativa, ossia motivi di necessità, di urgenza o relativi allo svolgimento di programmi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria, nei limiti in cui tale normativa e tale giurisprudenza nazionali non vietano al datore di lavoro di utilizzare tali rinnovazioni per soddisfare, in pratica, esigenze permanenti e durevoli in materia di personale. La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 15 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui spetta al giudice nazionale valutare, sulla base dell’insieme delle norme del suo diritto nazionale applicabili, se l’organizzazione di procedimenti di selezione volti a coprire in via definitiva i posti occupati in via provvisoria da lavoratori impiegati con rapporti di lavoro a tempo determinato, la trasformazione dello status di tali lavoratori in quello di “personale a tempo indeterminato non permanente” e la concessione a loro di una indennità equivalente a quella versata in caso di licenziamento abusivo, costituiscano misure adeguate al fine di prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato o misure normative equivalenti. La clausola 2, la clausola 3, punto 1, e la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 15 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretate nel senso per cui, nel caso di ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, a una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, il consenso prestato dal lavoratore interessato alla costituzione o alla rinnovazione di detti rapporti non è tale da fare venire meno il carattere abusivo del comportamento del datore di lavoro, di modo che tale accordo quadro non sarebbe applicabile alla situazione del lavoratore. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso per cui non impone a un giudice nazionale investitori una controversia tra un lavoratore e il suo datore di lavoro pubblico di disapplicare una normativa nazionale non conforme alla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 15 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 19 marzo 2020, C. – n. 103 del 2018 e C. – n. 429 del 2018, Sig. Domingo Sanchez Ruiz e altri c. Comunidad de Madrid)Articoli Correlati: lavoro pubblico - contratto a tempo determinato - concorso pubblico
L’importante sentenza è condivisibile in molti passaggi, sia a proposito dell’irrilevanza della manifestazione del consenso del lavoratore, sia con riguardo all’illegittimità della reiterazione dei rapporti a tempo determinato in previsione della ritardata effettuazione di un concorso prodromico all’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato. Sul piano sanzionatorio, non vi sono elementi distonici dall’attuale interpretazione dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.