argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Qualora, in un trasferimento di ramo di azienda non siano inseriti alcuni lavoratori, rimasti presso il cedente, ma senza l’inserimento in un contesto organizzativo in grado di espletare attività produttiva significativa e destinati al licenziamento, il dipendente deve essere inserito nel ramo trasferito, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., e proseguire la sua attività con il cessionario.
» visualizza: il documento (App. Bologna 19 febbraio 2020)Articoli Correlati: autonomia funzionale - ramo di azienda - trasferimento ramo di azienda
La sentenza si segnala per una compiuta motivazione sulle ragioni dell’inscindibilità di un originario ramo di azienda e sulle motivazioni per cui il mancato inserimento di taluni prestatori di opere preludeva al loro inevitabile licenziamento.