argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In tema di soci lavoratori di imprese cooperative di produzione e lavoro, ai fini dell’applicazione dell’art. 7 del decreto – legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, di integrazione dell’art. 3 della legge n. 142 del 2001, deve essere preferito il contratto collettivo delle Federazioni appartenenti alle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil rispetto a quello stipulato dalla Federazione della Confederazione Ugl.
» visualizza: il documento (Trib. Firenze 8 gennaio 2020)Articoli Correlati: contratto collettivo nazionale - società cooperative di produzione e lavoro - socio lavoratore
Il principio di diritto è convincente. V. Trib. Milano 29 ottobre 2019, Trib. Milano 20 novembre 2019 e App. Milano 17 maggio 2019, pubblicati su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Sul tema, nella Rivista, nel secondo fascicolo del 2017, il sesto in assoluto, v. Matteo L. Vitali, Il concetto di mutualità alla luce della legge n. 142 del 2001: profili di diritto societario; Valerio Maio, Di alcuni profili processuali problematici (e connessi risvolti sostanziali) del lavoro nelle società cooperative; Susanna Palladini, La retribuzione del socio di cooperativa tra principi costituzionali e vincoli di sistema; Maria Giovanna Greco, Contrattazione collettiva, contratti pirata e regolamenti nella determinazione dei livelli retributivi nelle cooperative di produzione e lavoro; Stella Laforgia, Riflessioni a proposito di esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa; Alessandra Sartori, Le cooperative sociali. Profili giuslavoristici.