argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Tutte le controversie aventi per oggetto i licenziamenti che ricadano nell’area di applicazione dell’art. 18 St. lav., anche se promosse dal datore di lavoro, sono regolate dall’art. 1, comma quarantasettesimo ss., della legge n. 92 del 2012. Qualora agisca il datore di lavoro, nella fase sommaria, con la memoria di costituzione, il lavoratore può chiedere a suo favore la tutela dell’art. 18 St. lav. e il giudice di merito deve garantire un effettivo contraddittorio (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 23 novembre 2018, n. 30435)Articoli Correlati: licenziamento - tutela reale
La decisione è convincente, anche nella parte in cui consente al prestatore di opere di chiedere a suo favore l’applicazione delle tutele dell’art. 18 St. lav., con una forzatura del dato testuale, che sembrerebbe escludere la proposizione di domande riconvenzionali o, comunque, di domande del convenuto nella fase a cognizione sommaria.