Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

25/03/2020 - Aspetti giuslavoristici della istituzione del Ministero della istruzione e del Ministero della università e della ricerca.

argomento: Novitá legislative

Con decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero della istruzione, della università e della ricerca è stato soppresso e scomposto nel Ministero della istruzione e nel Ministero della università e della ricerca. Diversi sono gli aspetti giuslavoristi che la predetta modificazione ha avuto e avrà a breve (fatte salve eventuali sospensioni e posticipazioni dovute alla emergenza epidemiologica in atto).

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Disciplina delle aree funzionali dei nuovi Ministeri.

Ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo n. 300 del 199 (così come modificato dall’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), il Ministero della istruzione svolge le funzioni di spettanza statale nell’ambito di, tra l’altro, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; valutazione della efficacia della erogazione dei servizi nel territorio nazionale e formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, del personale educativo, del personale amministrativo, del personale tecnico e del personale ausiliario della scuola.

Invece, ai sensi dell’art. 51 bis del decreto legislativo n. 300 del 199 (così come modificato dall’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), il Ministero della università e della ricerca recepisce, con alcune limitazioni e con alcune eccezioni, le funzioni del soppresso Ministero della istruzione, della università e della ricerca, con le inerenti risorse umane.

  1. Personale e dotazioni organiche dei nuovi Ministeri.

 

Ai sensi dell’art. 3secondo comma, del decreto legge n. 1 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), il Ministero della istruzione acquisisce il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legge, presta servizio a qualsiasi titolo presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, presso gli Uffici scolastici regionali e presso il corpo ispettivo.

Invece, ai sensi dell’art. 3, primo comma, del decreto legge n. 1 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), il Ministero della università e della ricerca acquisisce il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legge, presta servizio a qualsiasi titolo presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3, terzo comma bis, del decreto legge n. 1 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), le dotazioni organiche del Ministero della istruzione e del Ministero della università e della ricerca sono implementate, con la conseguenza che, entro il giorno 31 dicembre 2020, devono essere bandite e concluse apposite procedure concorsuali pubbliche.

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del decreto legge n. 1 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), entro il giorno 30 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri deve adottare un decreto che disponga la ricognizione e il trasferimento del personale non dirigenziale. In particolare, il trasferimento del personale non dirigenziale avverrà sulla base di una apposita procedura di interpello. Ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del decreto legge n. 1 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), alla predetta procedura di interpello sarà sottoposto anche il personale appartenente ad altre Amministrazioni in posizione di comando, di distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strutturali al fine di individuare il Ministero a cui attribuire la pozione medesima. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del decreto legge n. 1 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), alla procedura di interpello parteciperà anche il personale non scolastico del soppresso Ministero della istruzione, della università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero che sia già in servizio presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strutturali e che si trova in posizione di comando, di distacco, o fuori ruolo presso altre Amministrazioni al fine di individuare il Ministero di apparenza.

Comunque, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del decreto legge n. 1 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), il personale non dirigenziale trasferito manterrà il trattamento economico fondamentale e il trattamento economico accessorio, con esclusivo riferimento alle voci di natura fissa e di natura continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il soppresso Ministero della istruzione, della università e della ricerca, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici conseguiti a qualsiasi titolo.

Con specifico riferimento ai dirigenti, ai sensi dell’art. 9 ter del decreto legge n. 78 del 20150 (così come modificato dall’art. 9 del decreto legge n. 1 del 2020,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), nelle more di un intervento organico volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali previste dall’art. 19, quinto comma bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e al fine, sia di agevolare la mobilità dei dirigenti all’interno delle pubbliche amministrazioni, sia nella ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire la efficacia e la efficienza della azione amministrativa, non oltre il giorno 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dal predetto art. 19, dall’art. 19, quinto comma bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati al 20 per cento per il Ministero della università e della ricerca.

Sempre con specifico riferimento ai dirigenti, ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge n. 1 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (giorno 10 marzo 2020), dovrà essere emanato un regolamento che disciplini, tra l’altro , le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto di una serie di principi e di criteri regolatori indicati dallo stesso art. 3 bis del decreto legge n. 1 del 2020.

Invece, con specifico riferimento al personale di ricerca, ai sensi dell’art. 52, primo comma bis, (così come modificato dall’art3 ter del decreto legge n. 1 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), la contrattazione collettiva assicurerà la adeguata valorizzazione del possesso del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale nella determinazione dei criteri per la attribuzione delle progressioni economiche.

Da ultimo, ai sensi dell’art. 3 quater del decreto legge n. 1 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020), le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e per il reclutamento del personale docente, del personale amministrativo e del personale tecnico del comparto di alta formazione artistica, musicale e coreutica si applicheranno a decorrere dall’anno accademico 2021 – 2022.

  1. Nota finale.

Ai sensi dell’art. 87, quinto comma, del decreto legge n. 18 del 2020 (c. d. decreto cura Italia) le procedure concorsuali che non prevedono la selezione dei candidati idonei attraverso la valutazione su base curriculare o con modalità telematica sono sospese per un periodo di due mesi dal giorno 17 marzo 2020. In ogni caso, sono esclusi i concorsi del personale sanitario, compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico – chirurgo e i concorsi per il personale della protezione civile. Invece, è possibile la emanazione dei bandi di concorso.